In caso di cartella sanitaria e di rischio prediposta su formato informatizzato le due firme del lavoratore (previste nell'allegato 3A) per presa visione dei dati anmanestici e del giudizio formulato obbligano comunque a prevedere e conservare una stampa cartacea?
Oppure esistono altre modalità "elettroniche" con valore legale?
luiginogottardi il 22/07/2010 10:47 ha scritto:
In caso di cartella sanitaria e di rischio prediposta su formato informatizzato le due firme del lavoratore (previste nell'allegato 3A) per presa visione dei dati anmanestici e del giudizio formulato obbligano comunque a prevedere e conservare una stampa cartacea?
Oppure esistono altre modalità "elettroniche" con valore legale?
Nelle bozze della proposta del nuovo all. 3A si prevede la possibilità della firma del lavoratore solo sul certificato di idoneità.
La redazione di MedicoCompetente.it
La Redazione il 03/08/2010 02:13 ha scritto:
Nelle bozze della proposta del nuovo all. 3A si prevede la possibilità della firma del lavoratore solo sul certificato di idoneità.
Vorrei sottoporvi un quesito: secondo chi legge, se al termine della visita medica e con espressione di un giudizio di idoneità, io invio mediante Posta Elettronica Certificata la copia della visita al lavoratore...vale come presa visione da parte dello stesso?
La domanda è interessante, dal punto di vista tecnico la posta certificata ha ha valore di raccomandata con ricevuta di ritorno solo se anche il mittente ha una casella di posta certificata, se il mittente non ha una casella certificata quello che è dimostrabile è l'invio ed il contenuto dell'invio ma non il ricevimento della mail.
Quindi dal punto di vista della certificazione l'invio tramite mail certificata ha valore legale solo solo se il paziente ha una mail certificata e non credo che l'abbiano in molti; dal punto di vista medico legale, essendo l'invio tra poste certificate assimilabile alla raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda è "la raccomandata con ricevuta di ritorno vale come presa visione da parte del lavoratore del certificato di idoneità"?
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
alessandrociberti il 04/11/2010 09:54 ha scritto:
La domanda è interessante, dal punto di vista tecnico la posta certificata ha ha valore di raccomandata con ricevuta di ritorno solo se anche il mittente ha una casella di posta certificata, se il mittente
Errata Corrige Mittente da sostituire con Destinatario
non ha una casella certificata quello che è dimostrabile è l'invio ed il contenuto dell'invio ma non il ricevimento della mail.
Quindi dal punto di vista della certificazione l'invio tramite mail certificata ha valore legale solo solo se il paziente ha una mail certificata e non credo che l'abbiano in molti; dal punto di vista medico legale, essendo l'invio tra poste certificate assimilabile alla raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda è "la raccomandata con ricevuta di ritorno vale come presa visione da parte del lavoratore del certificato di idoneità"?
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
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