Salve.Sono coordinatore della Struttura del Medico Competente di una ASL. La Direzione Aziendale ha richiesto alla nostra Struttura di sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, con periodicitò quinquennale,anche i dipendenti con rischio generico.Vorrei sapere se,secondo voi,per tali dipendenti,pur in assenza nelle loro mansioni di un rischio specifico,viga l 'obbligo di sottoposizione a visita e,in tal caso, se siano sanzionabili quei lavoratori,con rischio generico, che risultino inadempienti,disertando la convocazione a visita.Grazie.
Caro collega, l 'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria, per il rischio generico, non solo non c 'è, ma ci sono tutti gli estremi per andare contro la L 300 e ... non solo.
Riguardo alla diserzione per la convocazionea visita medica, secondo me, la sanzione (denuncia all 'A.G.) scatterebbe per il D.d L. che ha obbligato il lavoratore a SSO.
A presto Fabio
Caro collega ,da medico addetto al servizio di vigilanza ribadisco che in caso di rischio generico i lavoratori possono essere sottoposti a visita medica solamemente con il loro esplicito consenso e non in funzione di medico competente ,quindi senza alcun giudizio di idoneità, altrimenti rischi di incorrere nel penale! Buon lavoro
Scusate ... prima di pronunciarci come degli avvocati sentenziando e riferendoci alle varie leggi che dominano il nostro operato.... non vi rendete conto che state facendo una questione senza prima chiedervi cosa viene inteso per rischio generico? Oppure sono io che non ho ben compreso.....A me risulta che in Medicina del Lavoro un simile concetto non esista... Un rischio..... è prima presunto e successivamente valutato secondo i principi dell 'igiene industriale.......senza addentrarci in una discussione più particolareggiata........La questione non si pone nemmeno... o c 'è un rischio e la sua entità è stata valutata...o il rischio non esiste perchè è stato valutato........e a questo punto non esiste la necessità di effettuare sorveglianza sanitaria. Mi spiegate ora cosa intendete per rischio generico?
Sono d 'accordo con il collega di Torino Lele63. Il rischio o è presente o no. E ' pur vero che in modo poco chiaro la legge demanda al datore di lavoro l 'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute e non si capisce come possa farlo se non ha le competenze (che per i rischi per la salute a mio parere ha solo il medico competente) e di nominare il medico competente solo nel caso la legislazione vigente lo preveda. Del resto il procuratore Guariniello di recente ha ribadito l 'importanza di tale competenza citando l 'art.4 comma 5 lettera c che così recita "il datore di lavoro nell 'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute (a mio parere solo il medico competente lo può fare) e sicurezza". Del resto resterebbero senza motivazioni le numerose cause di servizio riconosciute per rischi non normati come lo stress, le posture e l 'indoor. Ed inoltre non si terrebbe conto di uno dei fattori implicati nella tutela della salute dei lavoratori e cioè la persona stessa che può essere valutata solo da un medico competente. Per concludere o si afferma che un rischio per la salute anche non normato non è presente oppure se presente è necessario valutare i suoi effetti con la partecipazione del medico competente attraverso la sorveglianza sanitaria.
RISCHIO GENERICO???
S.S.O.???
MA DOVE SIAMO
Io penso che invece sia interessante perchè per rischio generico si intende quello non codificato dalla norma.
Cara Margherita non sono d 'accordo con la tua interpretazione di rischio generico:anche il 626 ( art.3 comma 1 lett. l )parla di rischio specifico relativo alla mansione.Quindi ritengo che possa anche non essere normato dalla vigente normativa, ma deve comunque essere specifico e quindi individuato e conseguentemente valutato. Saluti
Cara Margherita non sono d 'accordo con la tua interpretazione di rischio generico:anche il 626 ( art.3 comma 1 lett. l )parla di rischio specifico relativo alla mansione.Quindi ritengo che possa anche non essere normato dalla vigente normativa, ma deve comunque essere specifico e quindi individuato e conseguentemente valutato. Saluti
Forse sono stata fraintesa ma volevo dire che molti rischi non normati (che non possono essere elencati ed in questo senso sono considerati generici ma ovviamente devono essere valutati) devono essere considerati ed in questo nessuno può vicariare il medico competente nella valutazione dei rischi come vorrebbe fare la confartigianato. Per farmi capire chi può valutare lo stress? Del resto quasi tutte le correlazioni tra disturbi o malattie e rischi specifici richiedono indagini epidemiologiche che sono state effettuate dai medici del lavoro. Un medico del lavoro capace che entra negli ingranaggi del sistema di lavoro modificando procedure può fare paura solo a datori di lavoro "orbi" perchè sono convinto che la sicurezza convenga a tutti compresi i datori di lavoro. Mentre un medico del lavoro/visitificio potrebbe convenire alla confartigianato che con la CNA ha messo su ambulatori molto spesso non autorizzati ma sarebbe riduttivo se svincolato da una valutazione del rischio. Secondo me la sorveglianza sanitaria può dirci molte cose che nessuno può valutare. Proprio per questo ritengo estremamente interessante questo argomento.
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