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Rischio generico

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 3695 volte.

ramses

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  • Re: Rischio generico
  • (17/04/2003 22:43)

Ma non è che per rischio "generico" intendete il c.d. "rischio ambientale". Per questo, anche in assenza di rischi propri della mansione, si effettua la sorveglianza sanitaria (l 'elettricista industriale non fa una mansione rumorosa, ma fa gli esami audiometrici perchè lavora in mezzo a un rischio ambientale da rumore)

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

Lele63

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  • Re: Rischio generico
  • (17/04/2003 23:21)

Io personalmente non sottoporrei l 'elettricista industriale ad un esame audiometrico se non ho i risultati di una dettagliata indagine fonometrica che mi indica il suo livello di esposizione personale. Il Dlgs 277/91 si esprime chiaramente in merito. Lepd 80-85 dBA sorveglianza sanitaria e quindi audiometria su richiesta del dipendente. Lepd 85-90 dBA otoscopia e audiometria in visita preventiva e successivamente controllo ad un anno e quindi controlli almeno biennali. Lepd superiore a 90 dBA otoscopia e audiometria in visita preventiva, controlli periodici annuali.
Quindi se ritieni che l 'elettricista sia esposto ad un rischio "ambientale" che lo espone a rumore dovresti richiedere, se non è stata effettuata, un indagine fonometrica che consenta di ottenere il suo livello di esposizione.

salvatorezaffina

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  • Re: Rischio generico
  • (19/04/2003 08:53)

Sono nuovamente d 'accordo con Lele63. Il comportamento che suggerisce infatti è quello "normato" dal 277/91 ma il quesito che il problema attorno al quale stiamo ruotando è se il medico competente ha un ruolo nella valutazione dei rischi oppure subentra solo nel caso di rischi normati. Il D.Lgs. 626/94, come riportavo in un precedente intervento, è ambiguo infatti dice che il medico competente viene designato solo quando dalla valutazione dei rischi sono presenti dei rischi codificati dalla norma ma dice anche che il datore di lavoro deve tenere in considerazione le condizioni di salute del lavoratore nell 'assegnargli le mansioni. Secondo me nell 'articolo del D.Lgs. 626/94 sulla designazione del medico competente c 'è questa ambiguità di fondo. Del resto non si può negare che se oggi si parla di tutela dei rischi per la salute il merito è di tutti i medici del lavoro che con indagini epidemiologiche a partire da Ramazzini hammo correlato patologie e rischi presenti dando indicazioni indispensabili alla ricerca di base per le ricerche cellulari e di laboratorio. A mio parere il medico competente ha una dignità professionale e di ruolo proprio in quest 'ottica.

lambro

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  • Re: Rischio generico
  • (30/04/2003 17:21)

Per cercare di dare risposta ai quesiti iniziali, tesi a conoscere se sia obbligatorio per i dipendenti sottoporsi ad accertamenti sanitari per 'rischio generico ' e se siano sanzionabili i lavoratori riottosi, ritengo che le risposte siano inequivocabilmente contenute nel decreto 626.
Intanto, il 'rischio generico ' é un concetto avulso dalla normativa.
Esistono solamente situazioni lavorative che prevedono la sorveglianza sanitaria (e per esclusione tutte le altre che non la prevedono).
Domanda conseguente: chi decide se una situazione lavorativa é suscettibile di SS?
Risposta: il MC!
Perché? Perché é il (solo) responsabile della corretta effettuazione della SS. Il datore di lavoro é responsabile solamente se non ha nominato il MC nei casi previsti.
Sta quindi al medico definire l 'obbligatorietà dei controlli sanitari, tracciare il confine tra le due diverse situazioni lavorative, non al datore di lavoro.
Non mi pare quindi esatto affermare che il DDL incorre in reati penali se nella sua azienda vengono effettuate visite non obbligatorie: ne risponde viceversa il MC che ha redatto il protocollo aziendale (a meno che non sia palese anche al profano l 'assoluta inadeguatezza di quel professionista).
Altra domanda: chi effettua visite ed accertamenti? Sempre il MC che é l 'unico soggetto autorizzato a tale adempimento.
La 626 dice inoltre che il MC é obbligato a redigere i certificati di idoneità alla mansione: quindi non può limitarsi alle sole visite.
Ancora: come fa il MC a stabilire se una situazione lavorativa é suscettibile di SS? Risponde l 'art. 17 laddove viene richiamata la collaborazione con il DDL. Nel senso che il DDL deve fornire al MC tutte le informazioni necessarie (in caso contrario, il MC farà bene a rinunciare all 'incarico)
Ora possiamo rispondere ai 2 quesiti iniziali:
I lavoratori sono obbligati (art. 5) a sottoporsi agli accertamenti sanitari perché sono stati disposti dal MC, quindi li ha resi obbligatori
Sono altresì sanzionabili se si rifiutano (conseguentemente).
Ecco quindi che il MC é pienamente responsabile di tutte le attività di SS aziendale (art. 92 docet).
Ora una domanda vorrei porla io (da non medico) in maniera palesemente provocatoria: chi si sentirebbe, tra i medici che leggono, di firmare una dichiarazione in cui si esclude, per una determinata azienda, la necessità di effettuare accertamenti sanitari? Chi risponde?
Cordiali saluti

Lele63

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  • Re: Rischio generico
  • (30/04/2003 21:56)

Se la firma richiesta.......... è una conseguenza di una reale collaborazione ad una................ reale e completa valutazione dei rischi .......................non vedo dove sta il problema......... ma se quella firma mi è richiesta a cose fatte...........in questo caso la mia firma non ci sarà.......................chiaro no?

salvatorezaffina

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  • Re: Rischio generico
  • (02/05/2003 14:27)

Vorrei fare una domanda a Lambro: ma come fa il datore di lavoro a valutare se è necessario fare la sorveglianza sanitaria e ancor di più "ad affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza" ex art. 3 D.Lgs. 626 se non ha il medico competente? E se non ne può fare a meno allora sarebbe comunque necessario nominare un medico competente consulente in tutte le aziende? E ' sicuramente difficile rispondere ma forse proprio per questo la legge è ambigua ma solo su una cosa è chiara e cioè che il DDL è responsabile della mancata nomina del medico competente anche forse per sentirsi dire che sulla base della valutazione dei rischi (sono in questo nuovamente daccordo con Lele63) non è necessaria la sorveglianza sanitaria.

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: Rischio generico
  • (19/05/2003 00:17)

Il termine deriva dalla medicina legale ed usato in antitesi a rischio generico aggravato e, specialmente, a rischio improprio.
Sta ad indicare la genesi della fattore causale in rapporto con l 'occasione di lavoro.
Un rischio generico può essere la guida di un mezzo. La Guida di un autobus (per l 'intensità dell 'uso) può essere definito un rischio generico aggravato. Può essere concausa di stati d 'ansia, patologie cardiache, ipertensione.
Ci può essere un rapporto con la sorveglianza sanitaria? Penso di si. Per esempio lavoratori con patologie cardiache o respiratorie che debbano svolgere una mansione che li obbliga a percorrere a piedi tratti di strada lunghi o a fare molte scale (rischio generico) potrebbero essere valutati per constatarne l 'idoneità. Naturalmente in questo caso la valutazione non può essere fatta dal mc ma dall 'Ente Pubblico ex art. 5 3° comma L.300/70.
Man mano che l 'attenzione e la prevenzione passa sempre più dalle malattie professionali alle patologie correlate al lavoro (malattie cronico-degenerative, cardiopatie, stress, dismetabolismi, endocrinopatie ecc.) questo problema sarà sempre più importante e in qualche modo anche il mc (se non altro per gli aspetti preventivi e di consulenza) potrà essere chiamato in causa.

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

margherita

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  • Re: Rischio generico
  • (19/05/2003 11:43)

Non sono d 'accordo con il collega Cristaudo. In base al D.Lgs. 626/94 "effettua gli accertamenti preventivi e periodici intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica”. L 'ente pubblico non può infatti formulare un giudizio di idoneità specifico perchè non conosce i rischi dell 'ambiente di lavoro. Concordo pienamente con il collega Salvatore Zaffina sull 'ambiguità della norma che recita, su suggerimento della Confindustria, che il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando la legislazione lo prevede. Non si capisce infatti come faccia il datore di lavoro a valutare i rischi per la salute del soggetto se non valuta anche le condizioni patologiche e non del soggetto stesso.
E non si capisce chi possa fare questo processo di valutazione dei rischi per la salute se non il medico competente. Forse vogliamo dare ragione alla CNA che afferma che il medico competente deve fare solo le visite, cioè solo prevenzione secondaria e terziaria. Per me il ruolo più qualificante è invece quello inerente della prevenzione primaria.

margherita

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  • Re: Rischio generico
  • (19/05/2003 11:55)

Errata corrige nella prima frase dell 'intervento precedente va inserito il medico competente prima di "effettua gli accertamenti preventivi e periodici intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica”. Chiedo venia.

RodolfoBuselli

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  • Re: Rischio generico
  • (23/05/2003 10:12)

Non credo che ci sia molto spazio per poter gestire l’obbligo di sorveglianza sanitaria basato sul rischio generico, come già affermato da altri colleghi e come emerso nel contesto di diverse sezioni del forum (“Visite mediche per rischi non tabellati” 2/12/2001- “Rischio di infortunio e idoneità”31/7/2001). Il procuratore Guariniello ha affermato in molti convegni e in sue pubblicazioni ( per es.articolo pubblicato su ISL n.6/98) un concetto abbastanza chiaro e cioè che la sorveglianza sanitaria o è obbligatoria o è proibita, ribadito per altro anche da una circolare ministeriale esplicativa della 626 (Circolare del Ministero del Lavoro n.102/95 art.5). Casomai può essere argomento di discussione se una volta visitato un lavoratore, perché sottoposto a rischio normato, possa essere presa, in considerazione per l’espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione, anche una patologia non direttamente da correlarsi ad un rischio normato stesso.

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