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Rischio generico

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 3712 volte.

PREVEMP

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  • Re: Rischio generico
  • (23/05/2003 12:18)

Credo che il dubbio sulle patologie "non correlate" possa essere risolto come segue.
Le normative vigenti richiedono una valutazione dello "stato di salute" del lavoratore, nozione che non può essere limitata esclusivamente alle patologie professionali, o a quelle strettamente connesse con i rischi specifici.
In pratica, esistono patologie "trasversali" (malattie cardiovascolari e tumori, per citarne solo alcune) che rimane difficile non considerare nell 'espressione di un qualsiasi giudizio di idoneità specifica.

margherita

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  • Re: Rischio generico
  • (23/05/2003 13:09)

Dalla discussione vedo che il problema non è così scontato come sembrerebbe dal momento che il datore di lavoro nell ' affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza" ex art. 3 D.Lgs. 626. Ed inoltre all 'art.3 comma 1 si prevede tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici. Non trovo giustificato affermare che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria o proibita perchè è il medico competnte è colui che effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l 'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La professionalità e la discrezionalità del medico competente non può essere limitata ai rischi "tabellati" o codificati
anche perchè si è visto che l 'aggiornamento normativo non segue in tempo reale
il processo delle conoscenze scientifiche. E ' ovvio che gli accertamenti sanitari devono essere correlati ad un rischio
che io non definirei generico ma "non tabellato" ed in questo senso al medico non è "proibito" nessun accertamento
se correlato con un rischio peresente nell 'ambiente di lavoro come possono essere le posture o lo stress.
Penso che sia ormai superato, direi meno male, il concetto di rischio tabellato.

salvatorezaffina

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  • Re: Rischio generico
  • (23/05/2003 19:29)

Condivido l 'interpretazione di Margherita confortato anche dalla fonte giuridica che va per la maggiore cioè il Procuratore Guariniello (Abano Terme congresso dell 'ANMELP 2002) il quale ha affermato che sulla base dell 'art. 3 del D.Lgs. 626/94 il medico competente può sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore semprechè tali accertamenti siano correlati ad un rischio presente nei luoghi di lavoro. Pertanto la sorveglianza sanitaria del medico competente non è limitata alla sorveglianza sanitaria per rischi stabiliti dalla normativa ma, se motivata, ha ragione di essere anche in presenza di un rischio non normato ma presente nel luogo di lavoro. Per ritornare quindi al quesito iniziale il collega può visitare solo per un rischio che è riconosciuto presente e pertanto potrà obbligare agli accertamenti sanitari i dipendenti con "rischio generico" solo se definisce e caratterizza questo rischio, che, se pur percepito dal datore di lavoro come "generico", deve essere codificato dandogli un nome ed una valutazione.

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: Rischio generico
  • (23/05/2003 20:23)

Il quesito che ha fatto scaturire la discussione è stato il seguente:
"Salve.Sono coordinatore della Struttura del Medico Competente di una ASL. La Direzione Aziendale ha richiesto alla nostra Struttura di sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, con periodicitò quinquennale,anche i dipendenti con rischio generico.Vorrei sapere se,secondo voi,per tali dipendenti,pur in assenza nelle loro mansioni di un rischio specifico,viga l 'obbligo di sottoposizione a visita e,in tal caso, se siano sanzionabili quei lavoratori,con rischio generico, che risultino inadempienti,disertando la convocazione a visita.Grazie".
Cerchiamo di capire i termini della questione e di dare una risposta calibrata al problema.

Innanzitutto dovremo definire cosa si intende per rischio generico. Vediamo se siamo d 'accordo: un rischio non specifico, non professionale (quindi non stiamo parlando di movimenti ripetuti o stress) come il camminare, il salire le scale ecc.
Per rischio specifico invece potremo intendere i rischi professionali sia "normati" che non previsti dalle norme (come lo stress o i movimenti ripetuti) che, come detto ( e siamo d 'accordo), possono dare, entrambi,origine alla sorveglianza sanitaria.

Per i rischi "generici" non è comunque possibile (è proibito!) attivare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del medico competente (ex art. 5 L.300/70).
In altri termini un medico competente non potrà sottoporre a sorveglianza sanitaria per esempio i custodi di uno stabile ( o i centralinisti) ancorchè debbano salire le scale molte volte (rischio generico), anche se cardiopatici. Dovrà, se interpellato, farli inviare all 'Ente Pubblico ai sensi dell 'art.5, 3° comma della L.300/70.

Potrà decidere invece di attivare la sorveglianza sanitaria se dalla valutazione dei rischi (a cui il mc dovrà partecipare) dovesse emergere che un mungitore di vacche è a rischio di patologie osteo-articolari, tunnel carpale ecc. (rischio specifico, non normato) e la sorveglianza sanitaria avesse un ruolo preventivo.

E ' possibile che i medici del Lavoro non siano d 'accordo su questa impostazione?

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

Picpus

Picpus
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  • Re: Rischio generico
  • (24/05/2003 11:40)

Concordo pienamente! Più chiari di così... "se more"! Picpus.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

donatacorti

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  • Re: Rischio generico
  • (26/05/2003 10:58)

Sono d 'accordo con Cristaudo. In Medicina del Lavoro di rischio "generico" non si dovrebbe parlare.Il rischio sul lavoro o c 'è, e lo si nomina e possibilmente si quantifica, o non c 'è.Il cosidetto rischio generico è praticamente riconducibile a quello a cui è esposta la popolazione generale.

"Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male è che gli uomini buoni non facciano niente"
Edmund Burke (1729-97)

margherita

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  • Re: Rischio generico
  • (26/05/2003 12:04)

Concordo anch 'io con quasi tutto quanto affermato dal collega Cristaudo tranne una cosa cioè l 'esistenza di un rischio generico. Secondo me non esiste un rischio generico perchè come ribadito anche dal collega Zaffina e dalla collega Corti il rischio o è presente oppure no? Mi potrebbe essere contestato che il medico competente lo può vedere dal documento di valutazione del rischio. Ma allora rispondo che il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi e se il documento non prevede un rischio lo deve segnalare. Qui è inutile dilungarsi sul fatto che molti documenti di valutazione dei rischi sono molto lacunosi e non riportano i rischi per le singole mansioni ma il nostro sforzo deve essere quello di partecipare alla valutazione dei rischi. Per tornare all 'esempio riportato dal collega Cristaudo e cioè un commesso che deve salire le scale tante volte al giorno se pur cardiopatico non sono d 'accordo che il datore di lavoro deve sottoporlo al collegio medico-legale della ASL, se ha nominato il medico competente, per avere un parere in base all 'art.5 del 300/70. Ma al contrario sè è presente un rischio legato a stress fisico deve chiedere il parere al medico competente che sulla base della presenza del rischio specifico deve decidere se assoggettare a sorveglianza sanitaria il lavoratore e formulare un giudizio di idoneità specifico. Nel caso in cui il datore di lavoro valuta che i rischi presenti (normati e non) non richiedano la nomina del medico competente non si vede la necessità di effettuare una valutazione sanitaria del soggetto con medici che possono dedurre i rischi solo in via presuntiva. Anche un ordinario di medicina legale ad un convegmo a Padova ha di recente affermato pubblicamente di aver scoperto, preparando la relazione la differenza tra l 'idoneità generica e l 'idoneità specifica e ed alla luce di questa dell 'inutilità dell 'idoneità generica. Spero che questa confusione non sussista nei medici del lavoro competenti. Infine non ritengo inutile questo dibattito anche perchè è presente molta ambiguità prima di tutto nella legislazione, poi negli operatori sia vigilanti che consulenti ed anche nella giurisprudenza (vedasi le ultime sentenze della Cassazione).

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