sta di fatto che io reputo questa una stortura del sistema e che un libero professionista come il medico viene scelto per questioni FIDUCIARIE e non può essere che un ente intermedio si sostituisca al rapporto fiduciario. rimane il fatto che se si collabora con una sds come libero professionista la nomina è indelegabile ed è diretta al MC poiché trattasi di figura giuridica rilevante e penalmente perseguibile, per questo la nomina non può essere intermediata da una sds (parlo dei MMCC liberi professionisti).
le disdette come le nomine devono sempre essere condivise dalle due figure previste dalla legge: MC e Ddl (o dirigente che ha nominato)
il resto a mio parere è fuffa che viene messa in giro dalla sds.
Scusa. Saferr, ma lo svolgimento dell'attività di medico competente come dipendente o collaboratore di una struttura esterna convenzionata con l'azienda è prevista dal DLgs 81/08. Punto.
Poi sul fatto che vi siano sds più o meno serie siamo d'accordo.
Nessuno, comunque, ha mai parlato in questo thread di nomine delegate o "intermediate". Esiste semplicemente una convenzione. La sds proporrà uno dei "propri" medici al datore di lavoro e costui potrà decidere di organizzare, ad esempio, una riunione preliminare con il professionista (pagandolo) per conoscerlo ed ottenere tutte le informazioni che ritiene opportune prima di nominarlo.
Non mi risulta poi che le disdette siano "condivise" nemmeno in caso di rapporto diretto, anzi la risoluzione anticipata unilaterale da parte del datore di lavoro - così come di altri "committenti" - ha in genere effetto immediato e non sempre per gravi motivi (magari perché un medico competente, di cui conosce solo nome, cognome e indirizzo mail, gli ha inviato un preventivo più vantaggioso...); il professionista deve, invece, stare più attento, perché la sua disdetta potrebbe arrecare un danno alla ditta e, quindi, è consigliato un congruo preavviso.
lanfranz la mia puntualizzazione era in merito ai dubbi della collega che non sapeva come e dove e a chi inviare la disdetta; personalmente ritengo che la nomina come la disdetta competano a due soli soggetti MC e DdL o dirigente che ha nominato.
ho usato un termine inappropriato con condiviso intendevo che ineriscono come soggetti solo il MC e il DdL o dirigente che ha nominato
devo dire che quando sono arrivate lettere di disdetta senza una precedente comunicazione o una spiega e mi si dice che il preavviso è di tot tempo (un mesi due una settimana o altro..) io invio all'istante la cessione dall'incarico perchè per me il rapporto fiduciario non esiste più (visto che i MMCC vengono coinvolti assieme al DdL anche nelle sanzioni e sono penalmente perseguibili, io mi devo fidare del DdL per cui lavoro) perciò se arriva una disdetta non motivata professionalmente - cioè posso comprendere se avessi fatto una cappellata professionale- ma per motivi non condivisi io mollo all'istante la ditta.
Sull'ultima parte posso in parte concordare con te.
Sulla questione delle dimissioni continuo a dissentire, perché, nel momento in cui si interrompe la collaborazione con la struttura convenzionata viene meno la modalità stessa di svolgimento dell'attività di medico competente prevista dal DLgs 81/08 (altrimenti si configurerebbe una delle altre due, cioè il rapporto diretto). Naturalmente la comunicazione del recesso deve avvenire per iscritto, con il preavviso concordato e specificando la decadenza delle nomine nelle aziende convenzionate.
Comunque, sarebbe utile avere un parere "tecnico" su questo aspetto.
Buon lavoro :)
L'81 sancisce:
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2811;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
La nomina del MC è quindi delegabile (teoricamente a un dirigente, vedi art. 18). Il problema non credo però che risieda tanto nel definire chi nomina il MC, quanto nel definire chi può revocargli l'incarico. Purtroppo nella realtà è frequente che la sds decida in autonomia di non "fornire" più il tal MC all'azienda cliente...e il gioco è fatto, anche senza il benestare del DL...Io chiederei comunque una disdetta/revoca scritta da parte del DL, senza la quale si è formalmente ancora nominati, salvo che sulla lettera di nomina non sia stato specificato che la funzione di MC decade automaticamente in caso di interruzione del rapporto di collaborazione con la sds. In passato, in un caso analogo mi è capitato, non senza una certa soddisfazione, che il DL richiedesse di continuare la collaborazione con rapporto diretto!
In caso di volontaria disdetta da parte del MC opterei per due distinte comunicazioni alla sds e al DL, sempre con adeguato preavviso.
Buona giornata e buon lavoro a tutti
Questa come altre questioni dimostra le tante falle dell'81. Personalmente sarei per il ritorno - come auspicato da tanti esimi Colleghi - a due sole forme di collaborazione tra DL e MC: diretta o per il tramite di una Struttura che abbia in organico dipendente il MC designato. La nomina è un atto formale con ripercussioni di carattere legale che coinvolge due soggetti giuridici: il DL o dirigente delegato ed il MC e pertanto è una stortura in tutti i sensi che ci sia un terzo (centro), privo di alcuna responsabilità legale nel merito, che però effettivamente influenza a volte in maniera determinante questo rapporto. Ci sarebbe da discutere sul termine "collaboratore"...da farci i tomi....soliti spaghetti e western all'italiana.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
saferr il 22/05/2015 10:32 ha scritto:
lanfranz la mia puntualizzazione era in merito ai dubbi della collega che non sapeva come e dove e a chi inviare la disdetta; personalmente ritengo che la nomina come la disdetta competano a due soli soggetti MC e DdL o dirigente che ha nominato.
ho usato un termine inappropriato con condiviso intendevo che ineriscono come soggetti solo il MC e il DdL o dirigente che ha nominato
devo dire che quando sono arrivate lettere di disdetta senza una precedente comunicazione o una spiega e mi si dice che il preavviso è di tot tempo (un mesi due una settimana o altro..) io invio all'istante la cessione dall'incarico perchè per me il rapporto fiduciario non esiste più (visto che i MMCC vengono coinvolti assieme al DdL anche nelle sanzioni e sono penalmente perseguibili, io mi devo fidare del DdL per cui lavoro) perciò se arriva una disdetta non motivata professionalmente - cioè posso comprendere se avessi fatto una cappellata professionale- ma per motivi non condivisi io mollo all'istante la ditta.
Scusate il doppio post ma non avevo esaminato tutti i contributi.
Saferr hai interpretato molto bene ed è palese ed evidente che l'intermediazione pesante del centro sia una stortura legalizzata che dovremmo aborrire tutti. Una schifezza che atterrisce le coscienze, svilisce la professione e menoma la dignità. Sottrae risorse a danno di chi lavora (come dice qualcuno del CONAMECO siamo lavoratori anche noi medici competenti).
Le Leggi sono fatte per regolare la civile convivenza: è evidente in questo caso come la regolino male!! Caro lanfraz, non esiste che all'81 è prevista la collaborazione e punto. Mi guarderei bene prima di dare giudizi così a cuor leggero. Nel Medioevo se per la Santa Inquisizione eri una strega venivi giustiziata e mandata al rogo. Che diamine significa????? Se una Legge è palesemente fatta coi piedi - ed il nostro campo ne è pieno di leggine fatte coi piedi - una cosa è rispettarle, altra cosa è farle passare come Vangelo sacrosanto. La realtà dei Centri così come è in Italia è per la maggiore una porcata e chi non riesce a vederlo ed a schierarsi per cambiare la situazione attuale o è miope o è in malafede.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Non capisco dove siano questi "giudizi a cuor leggero". Anzi, a dir la verità, non capisco nemmeno dove siano i giudizi.
La domanda della collega non era "quali critiche muovereste al DLgs 81/08..?" né "cosa ne pensate delle sds..?" - questioni sulle quali ci sono già numerosi thread - bensì, più concretamente: "Se si lascia una sds sono tenuta io in qualità di medico competente a dare disdetta alle ditte o può farlo la società?"
Ciascuno dei partecipanti ha dato la propria opinione in merito, motivandola, ma senza proporla come verità assoluta, mi pare: poi, ripeto, sarebbe utile un parere legale.
La metafora della Santa Inquisizione francamente è incomprensibile, oltre che gratuita, visto che nessuno ha sostenuto che il DLgs 81/08 sia un "Vangelo sacrosanto" (anche perché, in tutta sincerità, "chissenefrega" di farlo passare come tale..?): è semplicemente la normativa vigente.
Effettivamente la questione è di altra natura! Lanfraz non vi era alcun intento polemico personale nel mio intervento. Probabilmente l'ora tarda mi ha fatto collegare male i vari contributi incluso il tuo, mi dispiace se ho portato il thread fuori tema.
Solo per ribadire che quanto sottolineato da saferr: " rimane il fatto che se si collabora con una sds come libero professionista la nomina è indelegabile ed è diretta al MC poiché trattasi di figura giuridica rilevante e penalmente perseguibile, per questo la nomina non può essere intermediata da una sds (parlo dei MMCC liberi professionisti)." evidenzia chiaramente l'incongruenza di Legge dell'81 in merito al rapporto che si può instaurare.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Ricollegandomi a questo post chiedo parere su un'altra questione legata ad una eventuale revoca del Medico Competente ovvero la validità dell'idoneità che è stata rilasciata fino al nuovo rinnovo definito appunto dal medico che revoca l'incarico... supponendo che un medico ha fatto un tot visite con periodicità annuale ma dopo 6 mesi revoca l'incarico, supponiamo che il datore di lavoro nomini un nuovo medico cosa occorre fare? rifare nuovamente tutte le visite? ...considerare in corso di validità quelle gia fatte e continuare a farne di nuove? ...il vecchio medico rimane comunque responsabile fino al nuovo rinnovo oppure revocando perdono efficacia anche i giudizi di idoneità? a quanto mi pare aver capito anche nella comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, la procedura non permette di eseguire per la stessa ditta comunicazione da due medici competenti...non ho trovato una risposta concreta in rete...
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