E stato pubblicato in GU n. 184 del 8 Agosto 2016 il D.M. 12 Luglio 2016 con il quale si modificano gli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08. Nell'allegato 3A viene soppressa, sul giudizio di idoneità, la firma del lavoratore e la conseguente nota 13. La modifica più rilevante nell'allegato 3B è la sostituzione della dicitura "Acoldipendenza" con "Accertamenti Assunzione Alcol": i dati, pertanto, dovranno essere prioritariamente relativi ai test per l'accertamento del rispetto del divieto di assunzione (alcolimetria) nelle mansioni a rischio. Ricordiamo che presso la Conferenza Stato Regioni è in attesa di approvazione la nuova Intesa che ridefinisce le procedure di controllo per l'assunzione di alcol e stupefacenti.
Quindi a questo punto sul giudizio di idoneità alla mansione che si rilascia al datore di lavoro e in copia al lavoratore non è più necessaria la firma del lavoratore ma solo quella del medico?giusto?
Assoprev il 09/08/2016 11:27 ha scritto:
E stato pubblicato in GU n. 184 del 8 Agosto 2016 il D.M. 12 Luglio 2016 con il quale si modificano gli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08. Nell'allegato 3A viene soppressa, sul giudizio di idoneità, la firma del lavoratore e la conseguente nota 13. La modifica più rilevante nell'allegato 3B è la sostituzione della dicitura "Acoldipendenza" con "Accertamenti Assunzione Alcol": i dati, pertanto, dovranno essere prioritariamente relativi ai test per l'accertamento del rispetto del divieto di assunzione (alcolimetria) nelle mansioni a rischio. Ricordiamo che presso la Conferenza Stato Regioni è in attesa di approvazione la nuova Intesa che ridefinisce le procedure di controllo per l'assunzione di alcol e stupefacenti.
quindi ottimo tempismo, col modificare il modello prima della defonizione delle procedure ...
Donatella Corti
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Anna2015 il 09/08/2016 02:13 ha scritto:
Quindi a questo punto sul giudizio di idoneità alla mansione che si rilascia al datore di lavoro e in copia al lavoratore non è più necessaria la firma del lavoratore ma solo quella del medico?giusto?
A parte altre considerazioni per ritenere inopportuna questa modifica, mancherà quindi una data certa ( quella di ricezione del certificato ) da cui far partire i 30 giorni disponibili per il ricorso.
Donatella Corti
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Ottima osservazione!!
Dcorti il 09/08/2016 05:25 ha scritto:
A parte altre considerazioni per ritenere inopportuna questa modifica, mancherà quindi una data certa ( quella di ricezione del certificato ) da cui far partire i 30 giorni disponibili per il ricorso.
Veramente no: i 30 giorni decorrono comunque dalla data di comunicazione del giudizio che rimane d'obbligo consegnare in copia al lavoratore e al datore di lavoro. La firma del lavoratore sul giudizio, tra l'altro, pone grossi problemi in caso di uso di cartella informatizzata, oltre a presupporre una sorta di "consenso" del lavoratore rispetto al giudizio che, invece, costituisce un atto professionale di esclusiva competenza del MC, fatta salva la facoltà di ricorso (del lavoratore, ma anche del datore di lavoro). La firma, anche prima, non aveva alcun valore di "data certa", contrariamente a quella congiunta di MC, DL, RSPP e RLS sul DVR.
Nel nuovo modello si parla di “accertamenti assunzione alcol” e di “accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”, mentre nel D. Lgs 81/08 art. 41 comma 4 (aggiornamento giugno 2016) si legge:
“ le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”:
mentre per le sostanze stupefacenti c’è ora un sostanziale allineamento anche formale delle diciture, nel testo del D.Lgs 81 permane il riferimento ad “alcol dipendenza” che mi pare ben altro che “ assunzione alcol”. Legislatore distratto ?
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Dcorti il 09/08/2016 05:25 ha scritto:
A parte altre considerazioni per ritenere inopportuna questa modifica, mancherà quindi una data certa ( quella di ricezione del certificato ) da cui far partire i 30 giorni disponibili per il ricorso.
Ricordiamoci comunque che l'All. 3A prevede i contenuti "minimi" per cui chi ritiene che sia opportuno continuare a raccogliere la firma del lavoratore (e noi lo riteniamo) lo può fare............
La redazione di MedicoCompetente.it
Quanto alla firma del lavoratore sul certificato, va ricordato l'art.41, comma 9:
"9. Avverso i giudizi del medico competente... è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza...";
ora, si ha un bel dire che permane l’obbligo di consegnare copia del certificato al lavoratore, e che ovviamente su tale copia compare una data, ma certamente, in un Paese così attento anche alle minuzie della forma, nonché fortemente proclive al contenzioso, una bella firma del lavoratore costituiva senz’altro un elemento temporale oggettivo da cui far decorrere i 30 giorni per il ricorso. Oltretutto, in assenza di ogni documentazione formale della presa d’atto del giudizio da parte del lavoratore (il fatto che nel certificato sia indicata la data di consegna al lavoratore è dicitura adesso di esclusiva pertinenza del medico, e quindi assolutamente contestabile da parte del lavoratore), e dunque di una data certa di consegna attestata dallo stesso lavoratore con la propria firma, il lavoratore potrebbe ricorrere quando meglio gli aggrada, indipendentemente da ogni scadenza temporale, addirittura addebitando (magari anche ingiustamente) al medico competente il fatto di non avergli comunicato proprio nulla !
Inoltre, la firma del lavoratore sul certificato di idoneità non ha affatto alcun significato di “consenso” o approvazione del giudizio medesimo, ma bensì ha (o meglio aveva) la finalità di attestare l’avvenuta informazione circa il significato ed i risultati della sorveglianza sanitaria (e dunque anche del giudizio di idoneità), la corretta espressione dei propri dati anamnestici, nonché l’avvenuta informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità, ed il consenso al trattamento dei dati personali (privacy), tutto peculiarità e caratteristiche che a mio parere conserva ancora, anche dopo la modifica.
Da notare comunque come il Decreto non “vieta” la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità, ma semplicemente ne cancella l’obbligatorietà.
Infine, l’art. 1 comma 1 lettera a) del Decreto 12 luglio 2016 stabilisce ora che i dati del 3B devono essere trasmessi “utilizzando unicamente la predetta piattaforma”, cioè quella INAIL , mettendo fine ad ogni possibile trasmissione alternativa, compresa quella esplicitamente stabilita dall’art. 40 del D.Lga 81/08:
“1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, AI SERVIZI COMPETENTI PER TERRITORIO le informazioni…” . (il maiuscolo è mio).
Legislatore distratto ?
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Sul sito Assoprev il commento al D.M. 12 Luglio 2016
http://www.assoprev.it/news/d-m-1...ati-allegati-3a-3b-al-d-lgs-8108/
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