il sopralluogo secondo il comma l ) dell'articolo 25 può essere anche fatto con periodicità diversa : é possibile farlo una volta ogni due anni?
Essendo esplicitamente previsto dalla legge si puo' sicuramente fare.
Ovviamente la diversa periodicita' va giustificata ed inserita nel DVR
Guido
il testo non è chiaro in merito:
il MC "visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi"
infatti dice almeno 1 volta, quindi si potrebbe interpretare che puoi farlo a cadenza inferiore all'anno ma non superiore.
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
E ti pareva che il testo non è chiaro ..
Ma perché dobbiamo sempre noi MC cercare di interpretare le intenzioni del legislatore , quando costui non è in grado di esprimerle correttamente in italiano ? Per me " cadenza diversa dall'annuale" significa che può essere biennale, triennale, semestrale etc. Il MC la "stabilisce in base alla valutazione dei rischi "e di questa PERIODICITA' DIVERSA DALL'ANNUALE ne da comunicazione al ddl affinché la annoti sul DVR ". Punto.
Io la vedo così.
Donatella Corti
https://www.facebook.com/groups/ma.netgroup/
Va cercato
si in effetti si parla di sopralluogo fatto almeno una volta all'anno
facendo intendere che potrebbe essere fatto anche due o tre volte
però effettivamente non è chiaro
si in effetti si parla di sopralluogo fatto almeno una volta all'anno
facendo intendere che potrebbe essere fatto anche due o tre volte
però effettivamente non è chiaro
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