Visto che ormai ci siamo.... la procedura è la solita per gli ECM?
A che indirizzo si manda?
medicicompetenti@postacert.sanita.it
Corretto medicicompetenti@postacert.sanita.it e per completezza metto in CC anche pec OMCEO di iscrizione.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Ma se per alcuni ecm effettuati di recente non c'è stata ancora la pubblicazione su cogeaps voi cosa fate? Manadate un'autocertificazione o allegate tutti gli attestati?
Gipsy il 29/12/2016 08:38 ha scritto:
Ma se per alcuni ecm effettuati di recente non c'è stata ancora la pubblicazione su cogeaps voi cosa fate? Manadate un'autocertificazione o allegate tutti gli attestati?
Sì, io li allego comunque.
io allego stampa pdf della pagina cogeaps e allegati non ancora inseriti in cogeaps.
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
Nessuno trova scandaloso un sistema che gestisce tutte le fasi dell'aggiornamento (accreditamento provider, criteri per erogazione crediti), rilascia certificati su carta intestata e poi chiede l'autocertificazione?
Non esistono norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati che devono essere già in loro possesso?
Ho appena caricato sotto Documentazioneaspetti generali una recente nota (20/12/16) del Ministero della salute sul problema ECM e altre amenità da essi derivati
DPR 445 /2000
Articolo 43
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
Legge 241/90
?articolo 18
?2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.?
Quanto sopra, a mio avviso, rende illegittima la richiesta di autocertificare i crediti ECM.
La nota del Ministero (recentemente diffusa anche da OMCEO Milano) costituisce una ulteriore beffa: l'iscrizione nell'elenco è obbligatoria ma se ne può fare allegramente a meno.
... ma non hanno mica dato tutto il 2017 per mettersi a posto? Vanno mandati comunque?
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