L’articolo redatto da Antonella Miccio e Adriano Ossicini , Dirigenti Medici della Sovrintendenza Medico Nazionale Inail, Spec. in Medicina del Lavoro, membri rispettivamente del Direttivo della Sezione Laziale-Abruzzese e del Direttivo Nazionale SIMLII, analizza, alla luce delle risultanze del lavoro della Commissione del Senato sull’andamento infortunistico reso pubblico con deliberazione del 20 marzo u.s. e del decreto sulla sicurezza - il cosiddetto T.U. sulla sicurezza - emanato in data 1.4.08 (documenti facilmente rintracciabili in rete), la problematica relativa al rapporto tra Documento di Valutazione dei rischi e Medico Competente, evidenziando come essun passo avanti sia stato fatto per rendere strettamente correlati D.V.R. e sorveglianza sanitaria, non aderendo alla tesi della Commissione che spingeva ad una piena integrazione del MC nella valutazione del rischio.
A cura di Emanuela Fattorini, Laboratorio di Psicologia e Sociologia del Lavoro - ISPESL e di Renato Gilioli, Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione della Patologia da Disadattamento Lavorativo - Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” - Milano, con la collaborazione di Maria Grazia Cassitto, Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” - Milano e Luigi Cipollini, ISPESL, è stata pubblicata una Guida per il Medico riguardante le problematiche Stress e Mobbing.
In appendice è riportato l'elenco delle strutture pubbliche attive sul territorio: centri clinici di diagnosi e terapia delle patologie stress/mobbing correlate a cui si può accedere indipendentemente dalla ASL di appartenenza, con la richiesta del medico di base.
In ISL 12.2007 il giudice Guariniello illustra una nuova sentenza della Cassazione che apre scenari imbarazzanti per i medici competenti nonostante si tratti di una sentenza di completo proscioglimento per il sanitario. Il caso si riferisce ad un caso di decesso per carcinoma spino-cellulare del glande in un vigile del fuoco esposto a fumi e altri agenti irritanti tipici del mestiere: vengono accusati del delitto di omicidio colposo il comandante provinciale dei vigili del fuoco e il medico competente. Il GUP proscioglie entrambi perchè il fatto non sussiste: si tratta quindi della formula di assoluzione completa ma, vedremo più avanti, la sentenza di assoluzione lascia ampi punti di perplessità e prospetta scenari davvero inquietanti.
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