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Pubblicato l'elenco dei Medici Competenti (15 Lug 2009)

Pubblicato l'elenco dei Medici Competenti

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali settore Salute l'elenco dei Medici Competenti previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'elenco, che il Ministero provvederà ad aggiornare annualmente, è compilato in base all'autocertificazione dei requisiti e dei titoli necessari allo svolgimento dell'attivita di Medico Competente ed è suddiviso per regione.

Questa l'introduzione del documento:

In base al D.D. del 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009) l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale i sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo; gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. Per chiarimenti in merito alle autocertificazioni e per coloro i quali, pur avendo ricevuto attestazione di avvenuta ricezione, non dovessero comparire in elenco, sarà possibile contattare il dott. Renato Pesce al numero telefonico 06.59943821.

L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

L'Articolo 38 del D.L. n. 81/08 ("Titoli e requisiti del medico competente") recita:

  1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

    • a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

    • b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

    • c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

    • d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

  2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

  3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

  4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

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