Sul sito della Simlii (www.simlii.org) è stato pubblicato il documento conclusivo del Convegno "Il medico competente dopo il D.Lgs 106/2009: addetto alle visite o consulente globale per la tutela della salute in azienda?" che si è tenuto a Firenze il 25 maggio scorso. Fra le altre interessanti considerazioni riguardanti i temi del Convegno e quindi il ruolo di consulente del mc, vi è da segnalare la precisa presa di posizione del Procuratore Deidda, condivisa da quasi tutti gli intervenuti al dibattito, in contrasto con la sentenza del Tribunale di Pisa che, senza alcuna motivazione specifica, ha condannato un medico competente avvalorando, senza alcuna specifica motivazione, la posizione dell'organo di vigilanza per la non collaborazione alla valutazione del rischio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 81/08. La sentenza è stata "volantinata" qualche settimana fa a mezza Italia tramite email e pubblicazione sui siti Internet.
Dal Documento:
" L’interpretazione letterale dell’art. 25 lettera A se letta contestualmente all’art. 18 lettera G, suggerisce di ritenere il reato per il Medico del Lavoro solo quando il datore di lavoro abbia esplicitamente e inutilmente invitato lo stesso a collaborare.
Le incongruenze contenute nella recente sentenza di condanna del Tribunale di Pisa pongono decisamente la questione di individuare con precisione i limiti degli obblighi del Medico del Lavoro e soprattutto dei casi in cui si possa parlare di omessa collaborazione.
In questo senso non è censurabile la erronea valutazione del rischio per un medico del lavoro che abbia regolarmente partecipato alla stessa".
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