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La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria

Questo argomento ha avuto 61 risposte ed è stato letto 2352 volte.

lorenzogiannantonio

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  • La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (03/10/2019 12:03)

Sulla necessità di una regolamentazione per le visite di medicina del lavoro.




Egregio Ministro della Salute Roberto Speranza, Egregia Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo,

sono a scrivere per descrivere la situazione italiana in merito alle visite mediche sul lavoro previste dal D.Lgs 81/08.

In Italia sono spesso società intermediarie a gestire, dal punto di vista contrattuale, economico, organizzativo, le visite mediche previste dal D.Lgs 81 del 2008.

Tale atteggiamento, al di là di ogni ragionamento di legittimità contrattuale, è estremamente lesivo per il buon funzionamento del sistema di sicurezza sociale sul quale si incardina il ruolo di medico competente, ben previsto e descritto nelle norme che regolamentano la sua attività.

Infatti il medico si troverà di fronte ad un inevitabile approccio di economia di scala, attuato dalle ditte che “rivendono” le visite di medicina del lavoro, ed è innegabile che in ambito sanitario tale approccio è pericolosamente scollegato da funzioni di Pubblico Ufficiale e primo tutore del diritto alla salute dei lavoratori.

La presenza di società intermediarie, tanto più se di dimensioni tali da permettere la gestione di più medici, consentirà una deformità aberrante nel rapporto tra il datore di lavoro ed il sistema individuato dallo Stato nei meccanismi di tutela e buon andamento del mondo del lavoro.

I danni che ne deriva la Società nel suo insieme sono sia di ordine economico che di Diritto: le ditte intermediarie, nell'ottica del profitto, cercano di vendere “pacchetti di sorveglianza sanitaria”, nei quali, come conseguenza dell'impulso economico e non giuridico, sono presenti spesso indagini non necessarie e, come tali, non legittime, andandosi queste ditte a sostituire al medico competente, unico titolare e responsabile dell'emissione del protocollo sanitario.
Tali indagini vengono effettuate con procedure esclusivamente determinate dal maggior profitto e senza quindi un valore significativo in termini di prevenzione della salute neanche nell'ottica di welfare (si invita a valutare ad es. il numero di spirometrie che hanno portato a diagnosi di patologia in ambito di sorveglianza sanitaria od in seguito alle quali il medico competente ha richiesto l'implementazione di DPI) e sono comunque lesive del diritto del lavoratore a non subire indagini che non derivano dall'analisi e prevenzione dei rischi lavorativi.
La presenza di questa “interferenza” nell'attività del medico competente, che si esplica anche nella affermazione di necessità di sorveglianza sanitaria laddove non necessaria, nella determinazione della periodicità delle visite spesso più frequenti del necessario o meno frequenti per ragioni di natura gestionale/opportunistica (ragionamenti sui costi fatturati dalla società intemediaria relativamente ad altre attività con riscontro economico maggiore per il cliente), alla fine del meccanismo instauratosi determina un aumento dei costi per il datore di lavoro, che si ritroverà un servizio non aderente ai dettami legali, dei dipendenti raggirati circa accertamenti di dubbio o nullo valore diagnostico, e soprattutto un “ospite indesiderato”, la società intemerdiaria, che avrà un potere determinato dalla conoscenza di ogni aspetto della struttura umana del suo cliente.

Tale esito è evidentemente un'aberrazione del sistema, soprattutto considerando che le società di consulenza sono guidate dal principio del profitto e non sono, come succede in alcuni paesi all'Estero, estensioni dello Stato.

Il corpus di leggi che regolamenta l'attività del medico ed in particolare del medico competente lo pone in una condizione di primo tutelatore dei diritti inerenti la salute e la sua eventuale e risarcibile diminuzione. Egli è inoltre nella sua attività, quando resa indipendente, figura che collabora in modo attivo con gli altri consulenti ai fini della valutazione dei rischi svolgendo quindi inoltre un ruolo di attuazione del principio di collegialità necessario ogni qualvolta interessi economici particolari si debbano conciliare con interessi umani universali.
Nelle strutture di ricovero o cura, ospedaliere e non, la presenza di una Direzione sanitaria accentra le responsabilità nel riguardo di procedure, ambienti, strumenti e pone i dipendenti e i collaboratori della struttura in un ambito lavorativo predeterminato, giuridicamente previsto, nel quale questi sono responsabili solo per quanto riguarda il loro apporto professionale e, ovviamente, civile.
Nel caso del medico competente che lavori sotto l'egida illegittima di una ditta di servizi intermediaria, che avrà, alla luce della sua estensione determinata ingiustamente dai meccanismi esposti precedentemente, rapporti economici e sociali con le strutture pubbliche e private del territorio, egli troverà solo due strade: o sottostare ad assumersi responsabilità che non ha determinato in alcun modo e ridurre l'esercizio della sua funzione di tutelatore sociale, con danno anche al suo professionale tendere al benessere dei cittadini lavoratori, o lavorare per le poche ditte che non sono cadute sotto la sfera d'influenza della società di servizi di turno.

Sarebbe opportuno che ci si esprimesse in modo chiaro circa l'inammissibilità della presenza di un intemediario sia dal punto di vista contrattuale che economico per l'erogazione della sorveglianza sanitaria, lasciando il medico competente libero di esercitare il suo ruolo previsto dalla legge, con i conseguenti diritti e responsabilità connesse e riposizionarlo, anche e soprattutto per le ditte di grandi dimensioni, al fianco del datore di lavoro, confidando nell'assunto della nostra società civile che un ambiente di lavoro sano e tutelato sia alla lunga più produttivo in termini economici e di benessere della Società nel suo insieme.

Dott Lorenzo Giannantonio

carlpam

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  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (03/10/2019 20:37)

sono pienamente d'accordo ma ricordo solo alcuni passaggi della norma art 17 Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28;
(ammenda da 2.000 a 4.000 € in assenza degli elementi di cui all’art.28, comma 2,lett. b), c) o d),
o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 (consultazione del RLS obbligatoria )
(o “aggiornamento non necessario per assenza delle condizioni che lo rendono obbligatorio “ )

I DATORI DI LAVORO DELEGANO I CONSULENTI ESTERNI E LE SOCIETA' intemediarie predispondono anche via e-mail DVR già predisposti

i DATORI DI LAVORO non CONSULTANO I RLS (per eleborare il DVR)

i DATORI DI LAVORO NON NOMINANO DIRETTAMENTE ( ma con società di intermediazione i MEDICI COMPETENTI )
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sito annuncio: https://www.bakeca.it

data inserimento: mar 09/07/2019

città: Campobasso

azienda: non comunicata

retribuzione: non comunicata

La XXXXXX sta cercando un medico competente per fare 5 visite mediche presso un cliente sito a XXXXXXXX. Attivit : ristorazione Esami da fare: visita medica + spirometria + esame rachide

Roma,
Collaborazione, Partita IVA
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Si riportano di seguito a titolo esemplificativo le attività che il Medico dovrà svolgere

L’attività svolta dal XXXXXXXXX Milanese e inerente la Medicina del Lavoro per Milano e limitrofi si occupa di adempimenti formali di natura amministrativa come LA NOMINA DI UN MEDICO COMPETENTE, l’effettuazione di un sopralluogo annuale nell’azienda presa in esame o la redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria; si occupa inoltre dell’esecuzione di attività di tipo medico-clinico da parte del medico competente come le visite periodiche, la valutazione dell’idoneità al lavoro post visita e l’informazione ai lavoratori stessi sul loro stato di salute.

GLI ANNUNCI DI TROVANO SU INTERNET CON BREVE RICERCA (il senso è chiaro la società cerca il Mc lo inserisce come " collaboratore a p.IVA " ma la collaborazione non è legale per iscritti ad albo.

MA GLI ORGANI(nome quanto mai appropiato)INQUIERENTI CHE COSA FANNO? LE IRREGOLARITA' SONO DIFFUSE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE !

carlpam

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1009
  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (03/10/2019 20:50)

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milvio.piras

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601
  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (03/10/2019 21:41)

lorenzogiannantonio il 03/10/2019 12:03 ha scritto:
Sulla necessità di una regolamentazione per le visite di medicina del lavoro.

Egregio Ministro della Salute Roberto Speranza, Egregia Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo,

sono a scrivere per descrivere la situazione italiana in merito alle visite mediche sul lavoro previste dal D.Lgs 81/08.

In Italia sono spesso società intermediarie a gestire, dal punto di vista contrattuale, economico, organizzativo, le visite mediche previste dal D.Lgs 81 del 2008.

Tale atteggiamento, al di là di ogni ragionamento di legittimità contrattuale, è estremamente lesivo per il buon funzionamento del sistema di sicurezza sociale sul quale si incardina il ruolo di medico competente, ben previsto e descritto nelle norme che regolamentano la sua attività.

Infatti il medico si troverà di fronte ad un inevitabile approccio di economia di scala, attuato dalle ditte che “rivendono” le visite di medicina del lavoro, ed è innegabile che in ambito sanitario tale approccio è pericolosamente scollegato da funzioni di Pubblico Ufficiale e primo tutore del diritto alla salute dei lavoratori.

La presenza di società intermediarie, tanto più se di dimensioni tali da permettere la gestione di più medici, consentirà una deformità aberrante nel rapporto tra il datore di lavoro ed il sistema individuato dallo Stato nei meccanismi di tutela e buon andamento del mondo del lavoro.

I danni che ne deriva la Società nel suo insieme sono sia di ordine economico che di Diritto: le ditte intermediarie, nell'ottica del profitto, cercano di vendere “pacchetti di sorveglianza sanitaria”, nei quali, come conseguenza dell'impulso economico e non giuridico, sono presenti spesso indagini non necessarie e, come tali, non legittime, andandosi queste ditte a sostituire al medico competente, unico titolare e responsabile dell'emissione del protocollo sanitario.
Tali indagini vengono effettuate con procedure esclusivamente determinate dal maggior profitto e senza quindi un valore significativo in termini di prevenzione della salute neanche nell'ottica di welfare (si invita a valutare ad es. il numero di spirometrie che hanno portato a diagnosi di patologia in ambito di sorveglianza sanitaria od in seguito alle quali il medico competente ha richiesto l'implementazione di DPI) e sono comunque lesive del diritto del lavoratore a non subire indagini che non derivano dall'analisi e prevenzione dei rischi lavorativi.
La presenza di questa “interferenza” nell'attività del medico competente, che si esplica anche nella affermazione di necessità di sorveglianza sanitaria laddove non necessaria, nella determinazione della periodicità delle visite spesso più frequenti del necessario o meno frequenti per ragioni di natura gestionale/opportunistica (ragionamenti sui costi fatturati dalla società intemediaria relativamente ad altre attività con riscontro economico maggiore per il cliente), alla fine del meccanismo instauratosi determina un aumento dei costi per il datore di lavoro, che si ritroverà un servizio non aderente ai dettami legali, dei dipendenti raggirati circa accertamenti di dubbio o nullo valore diagnostico, e soprattutto un “ospite indesiderato”, la società intemerdiaria, che avrà un potere determinato dalla conoscenza di ogni aspetto della struttura umana del suo cliente.

Tale esito è evidentemente un'aberrazione del sistema, soprattutto considerando che le società di consulenza sono guidate dal principio del profitto e non sono, come succede in alcuni paesi all'Estero, estensioni dello Stato.

Il corpus di leggi che regolamenta l'attività del medico ed in particolare del medico competente lo pone in una condizione di primo tutelatore dei diritti inerenti la salute e la sua eventuale e risarcibile diminuzione. Egli è inoltre nella sua attività, quando resa indipendente, figura che collabora in modo attivo con gli altri consulenti ai fini della valutazione dei rischi svolgendo quindi inoltre un ruolo di attuazione del principio di collegialità necessario ogni qualvolta interessi economici particolari si debbano conciliare con interessi umani universali.
Nelle strutture di ricovero o cura, ospedaliere e non, la presenza di una Direzione sanitaria accentra le responsabilità nel riguardo di procedure, ambienti, strumenti e pone i dipendenti e i collaboratori della struttura in un ambito lavorativo predeterminato, giuridicamente previsto, nel quale questi sono responsabili solo per quanto riguarda il loro apporto professionale e, ovviamente, civile.
Nel caso del medico competente che lavori sotto l'egida illegittima di una ditta di servizi intermediaria, che avrà, alla luce della sua estensione determinata ingiustamente dai meccanismi esposti precedentemente, rapporti economici e sociali con le strutture pubbliche e private del territorio, egli troverà solo due strade: o sottostare ad assumersi responsabilità che non ha determinato in alcun modo e ridurre l'esercizio della sua funzione di tutelatore sociale, con danno anche al suo professionale tendere al benessere dei cittadini lavoratori, o lavorare per le poche ditte che non sono cadute sotto la sfera d'influenza della società di servizi di turno.

Sarebbe opportuno che ci si esprimesse in modo chiaro circa l'inammissibilità della presenza di un intemediario sia dal punto di vista contrattuale che economico per l'erogazione della sorveglianza sanitaria, lasciando il medico competente libero di esercitare il suo ruolo previsto dalla legge, con i conseguenti diritti e responsabilità connesse e riposizionarlo, anche e soprattutto per le ditte di grandi dimensioni, al fianco del datore di lavoro, confidando nell'assunto della nostra società civile che un ambiente di lavoro sano e tutelato sia alla lunga più produttivo in termini economici e di benessere della Società nel suo insieme.

Dott Lorenzo Giannantonio

L'unico limite di lettere come questa: ce le mandiamo solo tra di noi, magari in questo forum. Chissà se il ministro la leggerà mai, anche se gliela avessi spedita a casa. È in quel caso, chissà se la prenderà in considerazione. Mi sa che l'unico modo è quello di urlarlgliela tutti insieme, semmai riusciremo a unirci.

mantello

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  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (04/10/2019 00:02)

In epoca 626 il MC poteva essere "dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo". In epoca 81 il MC può essere dipendente o collaboratore di quelle strutture ma è contemporaneamente collaboratore del DdL. E' evidente che questa duplicità di legami con soggetti che non necessariamente hanno gli stessi obiettivi può generare situazioni problematiche per il professionista. Non credo ci si possa stupire o scandalizzare. Tutti i medici che operano in strutture sanitarie private vivono la contraddizione tra interessi della struttura e interessi dei loro pazienti. Non è neanche da escludere che conflitti (magari di natura non squisitamente economica) possano sorgere anche per i medici che operano in strutture sanitaria pubbliche. Mi pare anche evidente che chi utilizza il veicolo della Società di Servizi per acquisire clienti e magari usufruisce delle sue strutture burocratiche, gestionali ed organizzative per lo svolgimento della sua attività non può non aspettarsi di dover dare qualcosa in cambio di tutto ciò. Generalizzare è ingiusto: non sempre lo scambio avviene a scapito della deontologia professionale. E' però chiaro che il metodo principe per conservare la propria libertà intellettuale e la correttezza deontologica è quello di non ficcarsi in situazioni che, a priori (e forse per la loro stessa natura di imprese commerciali) utilizzano strumentalmente la prestazione sanitaria. Parimenti importante, a mio avviso, è l'attività di controllo sulla correttezza dei comportamenti e dei rapporti di lavoro svolta dagli OdV. Tale attività, se svolta con intelligenza, può estromettere dal "mercato" gli operatori scorretti (SdS ma anche MC) e dare forza contrattuale a chi si comporta correttamente.

lorenzogiannantonio

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  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (05/10/2019 00:53)

Caro Collega, ti ringrazio per le tue osservazioni, permettimi però di farti notare che nell’assistenza sanitaria (pubblica o privata che sia) l’obiettivo che rende soddisfatto il cliente (paziente) è una visita scrupolosa, indirizzata alla cura, con empatia umana, anche funzionale ad una utile collaborazione medico/paziente a fini diagnostici e di compliance a procedure o terapia. Questo obiettivo porta indirettamente anche profitto alla clinica ed è quindi auspicato e premiato. Inoltre come ho sottolineato le cliniche, pubbliche e private, sono regolamentate in ogni aspetto dalle leggi statali e regionali che tutelano il malato da possibili aberrazioni derivanti da logiche di profitto. A tuo parere gli scenari sono confrontabili? Inoltre, la presenza di un rapporto codificato rende responsabile la clinica per eventuali irregolarità commesse dai medici nella loro attività, avviene lo stesso in ambito medicina del lavoro? Sono forse svantaggiate le società intermediarie da comportamenti poco professionali (omissione di denunce, leggerezza nella diagnosi di sospette patologie)? Il silenzio è l’unica risposta a queste domande.
Il compenso per l’organizzazione delle visite è sicuramente legittimo, esatto, mi trovi d’accordo.

lorenzogiannantonio

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  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (05/10/2019 01:03)

Caro Collega, ho inviato il link della pagina, e mi auguro di avere riscontro. Semmai volessimo unirci, laddove d’accordo con quanto scritto, mi trovi pienamente disponibile.


milvio.piras il 03/10/2019 09:41 ha scritto:



L'unico limite di lettere come questa: ce le mandiamo solo tra di noi, magari in questo forum. Chissà se il ministro la leggerà mai, anche se gliela avessi spedita a casa. È in quel caso, chissà se la prenderà in considerazione. Mi sa che l'unico modo è quello di urlarlgliela tutti insieme, semmai riusciremo a unirci.

milvio.piras

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601
  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (05/10/2019 10:59)

lorenzogiannantonio il 05/10/2019 01:03 ha scritto:
Caro Collega, ho inviato il link della pagina, e mi auguro di avere riscontro. Semmai volessimo unirci, laddove d’accordo con quanto scritto, mi trovi pienamente disponibile.


Lo stiamo facendo, o almeno ci stiamo riprovando, dopo parecchi lodevoli tentativi non andati a buon fine, o riusciti solo in parte, solo perché le informazioni non sono arrivate a tutti e/o non ne è stata capita l'importanza.
Purtroppo, come puoi constatare anche su questo forum, ognuno di noi ha le proprie idee, più o meno fondate e motivate, e ben difficilmente accetta di rimetterle in discussione, ed eventualmente riprogrammare la propria esistenza, anche quando questa fa semplicemente schifo.

carlpam

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  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (05/10/2019 11:59)

Si modificano situazioni consolidate per diversi comportamenti che si diffondono (nuova consapevolezza di diritti o fatti estesa a far massa a vengono. La lettera aperta del Collega Lorenzo Giannantonio ( se poi sostenuta da COSIPS) può raggiungere il Ministro. Nell'ambiente romano qualche strada si trova. Ma quali cambiamenti possiamo come MC fare in modo concreto?

1) il D81 dice che il la valutazione dei rischi è un OBBLIGO NON DELEGABILE DEL DdL. Avvertiamo il DdL che sua diretta resposabilità perseguibile penalmente in carenza
2) non firmiamo (DVR) per data certa, basta un bollo o timbro in posta )
3) facciamo delle osservazioni al DVR (collaborazione art 25) e se collaborando efficacemente possiamo indurre cambiamenti nella gestione della PREVENZIONE E DELLA SALUTE (le nostre osservazioni appropriate sono spesso apprezzate PERCHE'COLLEGANO INTERVENTO DI PREVENZIONE A SALUTE …!
4) Ricordiamo che il DVR STANDARDIZZATO SI APPLICA FINO 10 DIPENDENTI (e si può fino a 50 dip.contiene tutti i rischi e prevede la descrizione dell'azienda e l'analisi dei rischi (tutti) e le misure di prevenzione ) la norma ( ignorata ) indica nel DVR standardizzato la modalità normale di redigere il DVR ( v D81)
5) facciamo buone visite ( giusto, collega Giannantonio)
riporto dal sito dello Spisal e dal manuale di Autodifesa del datore di lavoro ( stralci e in sintesi )

http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/Manuale-Autodifesa-.html

La valutazione dei rischi (VR) e l'elaborazione del documento NON sono burocrazia.se l’approccio è burocratico (sbagliato) il risultato non può non esserlo.Il documento è “un mezzo” per rendere evidente il processo di VR chi lo considera una cosa inutile, formale, da tenere in forma cartacea, lo considera “un adempimento burocratico”più o meno costoso da chiudere nel cassetto finché non sarà lo SPISAL a richiederlo.
I DVR che ripetono la legge con analisi generiche dei rischi, e con misure di prevenzione del tutto generiche sono un prodotto inutile e solo burocrazia per l’azienda: molte pagine sono il prodotto di un “copia incolla”in cui sono pedissequamente riportate molte pagine della normativa e la loro proliferazione spesso serve soltanto a giustificare il costo di un documento (aumentandone il costo?) che invece deve essere utile e deve “valere” la spesa sostenuta e per citare una norma si indichi solo l'articolo o il comma.
Se la descrizione dei pericoli e delle successive misure di prevenzione è generica anche la VR effettuata lo sarà; Se si conclude con la dicitura “il datore di lavoro adotterà misure idonee” ... “fornirà DPI idonei” etc. ciò non serve : si deve entrare nel dettaglio proprio nel documento che FIRMA IL DATORE DI LAVORO che tuttavia eche spesso ne ignora il contenuto. E' prevista la necessità di collaborazione di altre figure (RSPP, Medico competente)
Nelle indagini per infortunio o malattia professionale, è l’attuazione delle misure di prevenzione a definire se ci sono o no responsabilità del datore di lavoro. E’ chiaro che un documento con contenuti scadenti peggiora la posizione del DdL. E’ inoltre inutile riportare in dettaglio nel DVR il metodo di valutazione se questo è contenuto in una norma o in una linea guida validata e il documento sia redatto con criteri di “semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. La validità del prodotto consiste nell’utilità che ne trae il datore di lavoro; Il MC deve collaborare alla valutazione dei rischi e la sua partecipazione alla VR è un obbligo ed è parte fondamentale e non eludibile dell’incarico di MC che non può essere limitato soltanto alla sorveglianza sanitaria. Il mancato coinvolgimento del MC nella VR potrebbe essere il presupposto di colpa in caso di lesioni personali o omicidio colposo per malattia professionale a carico sia dello stesso medico che del DdL . Per effettuare la valutazione dei rischi è necessario il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori (RLS).
La sicurezza non è un costo (se è fatta bene) ma un investimento ed evitano il rischio di gravi ripercussioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale

milvio.piras

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601
  • Re: La presenza di società intermediarie per l'erogazione della sorveglianza sanitaria
  • (05/10/2019 16:47)

Io la faccio molto più semplice: in Italia siamo solo poche migliaia di medici competenti (vedi iscritti all'albo). Se fossimo uniti in una organizzazione sindacale, saremmo il sindacato più potente in assoluto, non precettabili (siamo indipendenti, per una volta, come prevede quella presa per il c... del "coso 81") e, se incrociassimo tutti le braccia, entro poche settimane tutte le attività produttive in tutta Italia comincerebbero a rallentare fino a fermarsi del tutto nel giro di pochi mesi (chi si fiderebbe a far lavorare gli operai senza un certificato di idoneità firmato dal medico competente?). A quel punto, e molto prima, qualcuno dovrebbe finalmente prestare attenzione anche a noi.
Starebbe poi a noi stringere le opportune alleanze con le altre forze sindacali e datoriali per ottenere finalmente il massimo dalla nostra collaborazione e levare di mezzo tutti i papponi e faccendieri che imperversano in questo settore, garantendoci anche delle condizioni economiche dignitose.

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