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nomina MC nelle scuole

Questo argomento ha avuto 65 risposte ed è stato letto 12388 volte.

andrea b

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (19/11/2010 15:10)

giancarlo il 19/11/2010 11:27 ha scritto:
Collegandomi al problema alcol-ASL di Torino e considerando il fatto che l'" attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado " rientra tra quelle in cui ci " si può "(ci si deve ????) accertare dell'assenza di condizioni di alcoldipendenza con controlli alcolimetrici , non potrebbe essere proprio questo un ulteriore rischio per cui bisogna sottoporre a sorveglianza sanitaria per esempio le insegnanti ??
Nella mia esperienza ho fatto diagnosi di casi di noduli dele corde vocali in almeno due insegnanti ( malattia professionale tabellata )
e quindi da individuare come ulteriore rischio ??

Dice il proverbio: "Non svegliare il Guariniello che dorme"
Mi verrà da ridere quando presenterò un preventivo da 4-5000 Euro all'anno a qualche scuola che non ha nemmeno i soldi per la carta igienica nei bagni. Sarà sicuramente un ottimo campo per qualche centro "tutto alla metà di un quarto di un ottavo del vostro Medico precedente" che riempirà la scuola di ulteriori cartacce inutili e la renderà felice e contenta.

giancarlo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (20/11/2010 11:40)

Per rimanere nel mondo della fantascienza... stamani ho sentito alla radio che il Ministro dell'Istruzione , al fine di far usare testi scolastici non più su cartaceo ma su pdf , metterà a disposizione degli studenti ( inizialmente solo in alcune realtà ) degli i-Pad .
Domanda : rischio VDT per gli studenti ???
" Ho visto cose che voi umani neanche immaginate ..."

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (06/12/2010 22:14)

[cite]giancarlo il 19/11/2010 11:27 ha scritto:
Collegandomi al problema alcol-ASL di Torino e considerando il fatto che l'" attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado " rientra tra quelle in cui ci " si può "(ci si deve ????) accertare dell'assenza di condizioni di alcoldipendenza con controlli alcolimetrici , non potrebbe essere proprio questo un ulteriore rischio per cui bisogna sottoporre a sorveglianza sanitaria per esempio le insegnanti ??

C'è un particolare: l'allegato alla intesa stato regioni del 2006 non è un elenco di mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma un elenco di lavori nei quali è vietato il consumo e la somministrazione di alcol durante il lavoro: c'è una bella e sostanziale differenza!

jolly

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (07/12/2010 12:28)

[cite]giancarlo il 20/11/2010 11:40 ha scritto:
Per rimanere nel mondo della fantascienza...




A conforto: gli studenti che accedono ai laboratori (anche i bimbi delle elementari) stando alla norma dovrebbero essere tutti visitati.
Saluti

doc.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (07/12/2010 12:55)

L'intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/06, all'allegato 1 riporta questa intestazione:

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006

Stabilito idubitabilmente questo ne deriva, altrettanto indubitabilmente che va applicato anche nelle sucole, relativamente alle mansioni presenti dell'allegato 1 di cui sopra, il co.2 dell'art. 15 e, in sostanza, i controlli alcolimetrici.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (07/12/2010 12:56)

doc. il 07/12/2010 12:55 ha scritto:
L'intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/06, all'allegato 1 riporta questa intestazione:

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006

Stabilito idubitabilmente questo ne deriva, altrettanto indubitabilmente che va applicato anche nelle sucole, relativamente alle mansioni presenti dell'allegato 1 di cui sopra, il co.2 dell'art. 15 e, in sostanza, i controlli alcolimetrici.

Beh il refuso è evidente: "nelle scuole e non nelle sucole!!!"

Argeo Maviglia

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (07/12/2010 14:47)

doc. il 07/12/2010 12:55 ha scritto:
L'intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/06, all'allegato 1 riporta questa intestazione:

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006

Stabilito idubitabilmente questo ne deriva, altrettanto indubitabilmente che va applicato anche nelle sucole, relativamente alle mansioni presenti dell'allegato 1 di cui sopra, il co.2 dell'art. 15 e, in sostanza, i controlli alcolimetrici.

Giusto: ma il controllo alcolimetrico rileva solo l'eventuale non rispetto del divieto di assunzione di alcol durante il lavoro.

doc.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (08/12/2010 09:37)

bernardo il 07/12/2010 02:47 ha scritto:


Giusto: ma il controllo alcolimetrico rileva solo l'eventuale non rispetto del divieto di assunzione di alcol durante il lavoro.

Esatto, a questo volevo arrivare. In punta di diritto, ovviamente se si esaminano bene le disposizioni normative, per tutte le lavorazioni incluse nell'allegato 1 dell'Intesa 16/03/06 è lecito effettuare solo il controllo alcolimetrico ma non la valutazione dell'alcoldipendenza, che è ben altra cosa.

Il co. 4 dell'art.41 dell'81/08 parla di "nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento". Ora i casi sono le lavorazioni incluse nell'allegato 1 di cui sopra, ma delle condizioni, e cioè metodi e criteri, l'ordinamento nulla riporta. Questo a differenza, in modo sostanziale, con la valutazione della dipendenza da sostanze stupefacenti, che l'Intesa dell'ottobre 2007 specificato nel dettaglio (più o meno poi si può discutere).

Ne deriva che a mio modesto parere, anche se il mio parere conta poco o nulla, nelle scuole andrebbe efettuato il controllo alcolimetrico per i seguenti lavoratori:

- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; (relativamente agli autisti di scuolabus, se sono presenti e se dipendono ovviamente dalla scuola).

Argeo Maviglia

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (08/12/2010 19:40)

D'accordo pressoché su tutto con questa precisazione:
"Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento" significa che:
a) per l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, non c'è problema: l'intesa stato regioni chiaramente stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per le mansioni di cui all'allegato I;
b) per l'alcoldipendenza invece, attualmennte, nessun "ordinamento" stabilisce i casi e le condizioni. Infatti l'unica normativa attualmente esistente (L. 125/01 e Intesa Stato Regioni del 2006) disciplinano le mansioni per le quali vige il divieto di assunzione di alcol durante il lavoro, e non quelle per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In pratica mentre per un autista di scuolabus è vistato assumere sostanze stupefacenti e psicotrope in qualsiasi momento (se fuma uno spinello il sabato sera il lunedi è positivo al test) lo stesso autista il sabato sera può tranquillamente sbronzarsi, purche smaltisca la sbronza la domenica: l'alcolimetria il lunedi sarà zero e potrà tranquillamente guidare, perchè non è vietato bere, ma bere durante il lavoro. E l'alcolimetria non rileva l'alcoldipendenza, ma solo l'assunzione recente di alcol. E a tutt'oggi non c'è un elenco di mansioni per le quali sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria. La Regione Emilia Romagna ha fornito una "soluzione salomonica" al problema, dicendo che al momento attuale non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata esplicitamente alla verifica dello stato di alcoldipendenza, ma che nei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi, debba essere valutata anche l'eventuale alcoldipendenza, mediante questionari specifici e, dal punto di vista analitico, la determinazione di ALT e AST, essendosi rivelata la CTD non affidabile allo scopo.

doc.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (09/12/2010 10:58)

bernardo il 08/12/2010 07:40 ha scritto:
D'accordo pressoché su tutto con questa precisazione:
"Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento" significa che:
a) per l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, non c'è problema: l'intesa stato regioni chiaramente stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per le mansioni di cui all'allegato I;
b) per l'alcoldipendenza invece, attualmennte, nessun "ordinamento" stabilisce i casi e le condizioni. Infatti l'unica normativa attualmente esistente (L. 125/01 e Intesa Stato Regioni del 2006) disciplinano le mansioni per le quali vige il divieto di assunzione di alcol durante il lavoro, e non quelle per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In pratica mentre per un autista di scuolabus è vistato assumere sostanze stupefacenti e psicotrope in qualsiasi momento (se fuma uno spinello il sabato sera il lunedi è positivo al test) lo stesso autista il sabato sera può tranquillamente sbronzarsi, purche smaltisca la sbronza la domenica: l'alcolimetria il lunedi sarà zero e potrà tranquillamente guidare, perchè non è vietato bere, ma bere durante il lavoro. E l'alcolimetria non rileva l'alcoldipendenza, ma solo l'assunzione recente di alcol. E a tutt'oggi non c'è un elenco di mansioni per le quali sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria. La Regione Emilia Romagna ha fornito una "soluzione salomonica" al problema, dicendo che al momento attuale non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata esplicitamente alla verifica dello stato di alcoldipendenza, ma che nei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi, debba essere valutata anche l'eventuale alcoldipendenza, mediante questionari specifici e, dal punto di vista analitico, la determinazione di ALT e AST, essendosi rivelata la CTD non affidabile allo scopo.

Condivido tutto quello che hai scritto, ma mi spingerei oltre a proposito delle linne guida che citi. Premesso che il MC è fortemente vincolato nell'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai soli rischi normati, vedo un pò difficile giustificare l'introduzione di esami, oltrettutto invasivi perchè mediante prelievo ematico, finalizzati ad individuare neanche un rischio lavorativo ma una condizione del lavoratore, alcol dipendenza appunto, che potrebbe aggravare infortuni propri e di terzi. Credo che, stante la normativa attuale, si sfiori, usando un eufemismo, la violazione dell'art.5 della 300/70.

Argeo Maviglia

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