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nomina MC nelle scuole

Questo argomento ha avuto 65 risposte ed è stato letto 12388 volte.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (12/12/2010 01:23)

L'interpretazione della ER non si regge: o per un dato rischio esiste l'obbligo di SS oppure no.
Se uno è sottoposto a SS per rumore lo visitiamo anche per il microclima "caldo", mentre il suo collega che non è esposto a rumore, ma "solo" a condizioni microclimatiche calde più severe e pure a sforzi fisici intensi no? L'ipotesi non regge ad una sempice valutazione di buon senso: e l'esperienza mi dice che se una cosa cozza con il buon senso, non c'è interpretazione normativa che regga.
Se non c'è obbligo ed il lavoratore non fa richiesta, la SS per un rischio specifico è VIETATA!
Pena incorrere nella sanzione prevista dalla L. 300/1970 per contravvenzione dell'art.5.
Saluti

doc.

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (12/12/2010 09:10)

armandomattioli il 12/12/2010 01:23 ha scritto:
L'interpretazione della ER non si regge: o per un dato rischio esiste l'obbligo di SS oppure no.
Se uno è sottoposto a SS per rumore lo visitiamo anche per il microclima "caldo", mentre il suo collega che non è esposto a rumore, ma "solo" a condizioni microclimatiche calde più severe e pure a sforzi fisici intensi no? L'ipotesi non regge ad una sempice valutazione di buon senso: e l'esperienza mi dice che se una cosa cozza con il buon senso, non c'è interpretazione normativa che regga.
Se non c'è obbligo ed il lavoratore non fa richiesta, la SS per un rischio specifico è VIETATA!
Pena incorrere nella sanzione prevista dalla L. 300/1970 per contravvenzione dell'art.5.
Saluti

Penso che non faccia una piega. Altrimenti si sancirebbe una palese discriminazione tra categorie di lavoratori. Chi già sottoposto a SS viene valutato per l'alcoldipendenza, chi non già sottoposto a SS no. Cozza con logica e buon senso.

Argeo Maviglia

serenix

serenix
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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (12/12/2010 13:02)

Concordo con Mattioli ed Argeo....non ho mai capito la logica della posizione ER...occorre fare chiarezza a livello nazionale, per non adattarsi di volta in volta alla regione o spsal di turno....inoltre anche se non siamo noi MC a legiferare, penso che esprimere il nostro parere a riguardo sia lecito e doveroso...la SIMLII si può fare portavoce delle nostre perplessità...quando una legge non tiene conto della realtà, diviene vuota ed inutile e si presta a malintesi e ad essere disattesa...

bernardo

bernardo
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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (12/12/2010 20:55)

armandomattioli il 12/12/2010 01:23 ha scritto:
L'interpretazione della ER non si regge: o per un dato rischio esiste l'obbligo di SS oppure no.
Se uno è sottoposto a SS per rumore lo visitiamo anche per il microclima "caldo", mentre il suo collega che non è esposto a rumore, ma "solo" a condizioni microclimatiche calde più severe e pure a sforzi fisici intensi no? L'ipotesi non regge ad una sempice valutazione di buon senso: e l'esperienza mi dice che se una cosa cozza con il buon senso, non c'è interpretazione normativa che regga.
Se non c'è obbligo ed il lavoratore non fa richiesta, la SS per un rischio specifico è VIETATA!
Pena incorrere nella sanzione prevista dalla L. 300/1970 per contravvenzione dell'art.5.
Saluti

Bah...io non sarei così perentorio. Anche perché in ogni caso l'art. 41 comma 2 lettera c dice che le visite mediche periodiche sono finalizzate a "controllare lo stato di salute dei lavoratori". Ora, fermo restando che, attualmente, non è possibile istituire la sorveglianza sanitaria ad hoc per l'accertamento dell'alcoldipendenza, nei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria il controllo dello stato di salute può benissimo comprendere (secondo molti magistrati e giuristi addirittura deve) l'accertamento di un eventuale stato di alcoldipendenza che, in prima istanza, si fa solo con una specifica anamnesi, e solo in caso di primo screening anamnestico positivo prevede ulteriori indagini anamnestiche e, quali esami, in pratica GGT e transaminasi, esami che si fanno già regolarmente in moltissime situazioni. Del resto, anche prima della legge 125 e delle varie intese stato regioni (incluse quelle per gli stupefacenti) a me è successo di imbattermi in lavoratori alcoldipendenti o dediti all'uso di sostanze stupefacenti, e ovviamente ne ho sempre tenuto conto nel giudizio di idoneità alla mansione. In pratica la differenza sostanziale tra sostanze stupefacenti e alcol è che mentre nelle prime è obbligatoria la sorveglianza sanitaria anche a prescindere da altri rischi, per l'alcol attualmente no, occorre che il lavoratore sia già sottoposto a sorveglianza sanitaria; ma se lo è allora occorre verificare anche l'eventuale alcoldipendenza. L'unico punto non chiaro (ma come ho detto nel precedente post temo non sarà mai chiarito) è che a questo punto l'obbligo vale per tutti i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria per qualsiasi rischio, in quanto l'elenco di mansioni dell'allegato I alla intesa stato regioni del 2006 è solo un elenco di mansioni per le quali è vietato bere durante il lavoro, e per le quali si può fare l'alcolimetria.
Comunque, nell'incertezza imperante (e voluta) io mi attengo al codice ICOH (come peraltro stabilito dal D.Lgs.81) e tra le circostanze di cui tengo conto nella sorveglianza sanitaria vi è anche l'ipotesi dell'alcoldipendenza. In merito ad eventuali sanzioni, il D.Lgs. prevede sanzioni in caso di omissione (cioè per non fare le visite) non in caso di "visite in più" o più accurate. E la legge 300/70 non è violata, perché i lavoratori in questione, per definizione, sono già sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Comunque io finora sanzioni non ne ho ricevute. Se ne ricevo riferisco, ed in ogni caso andrò tranquillamente davanti al giudice: voglio proprio vedere se c'è un giudice che mi condanna per aver applicato diligentemente la legge e una delibera regionale!

giancarlo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (12/12/2010 23:19)

A proposito di delibere regionali e legge 81/08...leggiamo attentamente l'art.1 comma 2 e forse possiamo capire quanto siano importanti le delibere regionali se fossero emanate in questa ( alcooll droghe ) come in altri casi.

art.1 comma 2
" In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (13/12/2010 07:39)

Alla base della questione obbligo vs divieto SS dobbiamo aver presente che ben prima ancora del dl.gs 626/94 c'è il diritto del Cittadino all'autodeterminazione rispetto alla propria salute.
Il Cittadino Lavoratore è stato in molti casi espropriato di questo diritto dalla 626/94 (ma anche il dpr 303/56 lo aveva fatto).
E allora, quando si vuole attivare la SS al di fuori dell'art. 41 del dlg.81/2008, occorrono piedi di piombo, soprattutto di fronte ad un lavoratore che si opponga.
L' intrusione nella sfera della sua libertà individuale è tanto pesante che a mio parere anche l'art. 5 dello statuto dei lavoratori potrebbe essere non applicabile contro la volontà del lavoratore liberamente espressa.

tcam

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (13/12/2010 22:15)

bernardo il 12/12/2010 08:55 ha scritto:


Comunque, nell'incertezza imperante (e voluta) io mi attengo al codice ICOH (come peraltro stabilito dal D.Lgs.81) e tra le circostanze di cui tengo conto nella sorveglianza sanitaria vi è anche l'ipotesi dell'alcoldipendenza. In merito ad eventuali sanzioni, il D.Lgs. prevede sanzioni in caso di omissione (cioè per non fare le visite) non in caso di "visite in più" o più accurate. E la legge 300/70 non è violata, perché i lavoratori in questione, per definizione, sono già sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Comunque io finora sanzioni non ne ho ricevute. Se ne ricevo riferisco, ed in ogni caso andrò tranquillamente davanti al giudice: voglio proprio vedere se c'è un giudice che mi condanna per aver applicato diligentemente la legge e una delibera regionale!

Molto giusto e molto logico e condivisibile quanto dici ma, forse, bisognerebbe allora che nel DVR il rischio risultasse cernito, valutato in relazione alla mansione e coronato dalla previsione di azioni attenuative tra cui appunto la sorveglianza sanitaria.Se non si tratta della solita "leggenda metropolitana"infatti, sembrerebbe che in qualche territorio dell'espressione geografica nazionale, alcuni ODV abbiano interpretato azioni di sorveglianza dedotte da protocollo e non confortate da valutazione del rischio che le dovrebbe aver indotte, quale reato ascrivibile a non ottemperanza all'art.25, comma 1, lettere a e b.
Tcam

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armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (13/12/2010 23:47)

Il problema si ha raramente, ma è grande come una casa, qualora da un giudizio di inidoneità scaturisca il licenziamento di un lavoratore, che o non era stato informato del fatto che la SS non rientrava nei casi del comma 1)lett.a) (in questo caso possono essere dolori) o che, informato della possibilità del comma 1 lett, b dell'art 41, aveva espresso la volontà di non sottoporsi a SS.
Non so se avete presente il caso Englaro: nemmeno il parlamento/governo ha potuto imporre un trattamento salvavita ad un cittadino contro la sua volontà e un DdL/MC possono imporre un accertamento sanitario molto meno importante ad un lavoratore?
Il paradosso è evidente!
Ci sono poi ancora altri aspetti di grande rilevanza e criticità relativi al rapporto medico competente e paziente/lavoratore (libera scelta, reciproca fiducia, non terzietà del MC) che imporrebbero una riflessione approfondita.
Saluti

bernardo

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (14/12/2010 20:55)

armandomattioli il 13/12/2010 11:47 ha scritto:
Il problema si ha raramente, ma è grande come una casa, qualora da un giudizio di inidoneità scaturisca il licenziamento di un lavoratore, che o non era stato informato del fatto che la SS non rientrava nei casi del comma 1)lett.a) (in questo caso possono essere dolori) o che, informato della possibilità del comma 1 lett, b dell'art 41, aveva espresso la volontà di non sottoporsi a SS.
Non so se avete presente il caso Englaro: nemmeno il parlamento/governo ha potuto imporre un trattamento salvavita ad un cittadino contro la sua volontà e un DdL/MC possono imporre un accertamento sanitario molto meno importante ad un lavoratore?
Il paradosso è evidente!
Ci sono poi ancora altri aspetti di grande rilevanza e criticità relativi al rapporto medico competente e paziente/lavoratore (libera scelta, reciproca fiducia, non terzietà del MC) che imporrebbero una riflessione approfondita.
Saluti

La Sorveglianza Sanitaria non è un trattamento sanitario obbligatorio, se il lavoratore non vuole fare la visita, nessuno lo può obbligare, ma chiaramente non può essere adibito alla mansione per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. E' un po' come per la patente: non è obbligatorio avere la patente, ma se la vuoi devi fare la visita. Tutto qui.

armandomattioli

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  • Re: nomina MC nelle scuole
  • (15/12/2010 13:04)

bernardo il 14/12/2010 08:55 ha scritto:
La Sorveglianza Sanitaria non è un trattamento sanitario obbligatorio, se il lavoratore non vuole fare la visita, nessuno lo può obbligare, ma chiaramente non può essere adibito alla mansione per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. E' un po' come per la patente: non è obbligatorio avere la patente, ma se la vuoi devi fare la visita. Tutto qui.

Sono d'accordo; se la ss è obbligatoria (art. 41 comma 1 lett. a) il lavoratore non può rifiutarsi, in quanto l'accertamento sanitario è previsto dalla normativa. Mantengo comunque perplessità rispetto alla costituzionalità di una previsione normativa che annulla il diritto all'autodeterminazione di un cittadino. Ma non è questo l'ambito per discutere di un argomento che ci porterebbe lontano e necessiterebbe di competenze giuridiche specifiche.
Io facevo riferimento a casi (incontrati realmente sul campo) in cui la ss non è obbligatoria, ma può essere attivata su richiesta del lavoratore, che invece esplicitamente dichiara di non volersi sottoporvisi.
In questo caso scatta il divieto di cui all'art. 5 L. 300/1970 e, secondo me, se il lavoratore si opponesse, potrebbero esserci margini per non sottoporsi a visita nemeno da parte della commissione ASL, a meno che l'accertamento non sia finalizzato a garantire l'interesse del DdL o di soggetti terzi.
L'unico limite che trova il diritto all'autodeterminazione del cittadino rispetto alla sua salute è infatti la libertà ed il diritto degli altri.

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