EtaBeta il 04/09/2016 11:21 ha scritto:
A me sembra che devi indicare i rischi per i quali i lavoratori con idoneità parziali sono stati visitati; non il rischio al quale si riferisce la limitazione. Che ne pensi?
Sono d'accordo (anzi, secondo me, inserendo valori diversi per differenti rischi, il sistema darà errore).
lanfraz il 04/09/2016 11:27 ha scritto:
Sono d'accordo (anzi, secondo me, inserendo valori diversi per differenti rischi, il sistema darà errore).
Penso anch'io che sia così. Anche se sarebbe stato certamente più utile ai fini statistici come ha scritto Furnom. Ma di logico e utile, nell'allegato 3B, non c'è nulla.
Io penso che la limitazione e/o prescrizione dell'idoneità sia da riferirsi al rischio specifico presente nella mansione svolta dal lavoratore:
Es: limitazioni per la movimentazione manuale dei carichi in un manutentore meccanico.
La sua mansione lo espone a vari rischi tra cui la movimentazione manuale dei carichi, rischio per il quale si indica una limitazione , mentre per tutti gli altri rischi non vi sono limitazioni.
Spero di non sbagliarmi.
Sarebbe anche interessante sentire il parere dei membri della SIMLII.
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