L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha previsto un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e per la determinazione del rischio moderato. Sulla base delle conclusioni del Comitato il Governo dovrebbe emanare il Decreto che stabilisce le modalità di individuazione del cosiddetto "rischio moderato".
Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro. Il nostro sito, in anteprima, pubblica ampi stralci del Documento prodotto dal Comitato di cui sopra.
Diamo particolare importanza alla frase "Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l'introduzione della direttiva 98/24 CE appare logico associare il rischio moderato alla dizione rischio irrilevante per la salute". Comunque tutto il documento sembra di elevato spessore scientifico e utile per una più chiara definizione di "rischio moderato" e può rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di valutazione del rischio chimico.
L'AIRM è stata fondata nel 1977 con la finalità di "promuovere lo sviluppo delle conoscenze e coordinare, sostenere e tutelare l'attività professionale nel campo della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare riguardo ai compiti affidati dalla legge ai medici autorizzati" iscritti nell'apposito Elenco nazionale come previsto al DPR 1150/72 e successive modificazioni.
L'attività sinora svolta dall'AIRM mediante congressi, seminari, corsi e pubblicazioni si è sempre ispirata proprio a questa duplice finalità:
L'obiettivo principale della Sorveglianza Sanitaria, così come espresso chiaramente dal legislatore nel D.Lgs. 626/94 articolo 16 comma 2, è quello di "[...] controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica".
Il giudizio di idoneità alla mansione deve stabilire se il lavoratore è in grado di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati in modo che ciò non comporti un rischio per la sua o altrui salute. In edilizia, più che in altri settori, esso rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, sia per la difficoltà di conoscere in modo approfondito i fattori di rischio sia per la difficoltà di un reinserimento lavorativo sufficientemente protetto del lavoratore ritenuto idoneo ma con limitazione per problemi di salute.
A ulteriore complicazione, si ricorda che, soprattutto da qualche anno, le mansioni di "manovalanza" sono sempre più frequentemente svolte da lavoratori immigrati con scarsa qualificazione professionale. Di questi lavoratori spesso non sono note le condizioni sanitarie di base: vaccinazioni, malattie pregresse, nominativo del medico curante...
Nella letteratura internazionale, accanto ai numerosi lavori sulla sicurezza, sono pochissimi gli articoli sulle malattie da lavoro e sulla loro prevenzione nel comparto delle costruzioni.
È emblematico della mancanza di informazioni sull'argomento, l'assenza di un capitolo specifico sui rischi da lavoro in edilizia in tutti i trattati di Medicina del Lavoro consultati.
Eppure, anche i più recenti dati dell'INAIL (15), confermano che il comparto delle costruzioni non solo ha il primato delle morti per infortunio ma anche per il numero delle malattie professionali riconosciute, avendo stabilmente superato, a partire dal 1998, in Regione Lombardia, il settore metalmeccanico.
Periodicamente viene risollevato da taluni il problema se le viste mediche ad opera del medico competente ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 possono esser effettuate prima dell'assunzione o solo dopo che questa è stata formalizzata. Una delle sentenze che ha riacceso la discussione è stata sicuramente quella che verrà analizzata in questo articolo.
Trattasi di una sentenza che si è fatta notare soprattutto a causa di alcune interpretazioni che sono state avanzate a riguardo da parte di medici, probabilmente dovute alla sola lettura della massima, in cui si legge "[...] risponde del reato di cui all'articolo 38 della legge 300/1970 il datore di lavoro che utilizzi sanitari di propria fiducia, in luogo di enti pubblici, per effettuare accertamenti sull'idoneità fisica dei lavoratori da assumere" massima che, effettivamente, è stata scritta in modo piuttosto equivocabile.
Il lavoro in equipe monodisciplinari o polidisciplinari ed il rapporto di lavoro con Strutture Pubbliche o Private ha da sempre permesso, nel caso di altre categorie mediche, compresi i medici del lavoro delle ASL, il travaso di esperienze, di comportamenti professionalmente corretti, di conoscenze, anche in carenza di meccanismi di formazione e comunicazione istituzionalmente funzionanti.
Per sua natura, invece, il lavoro del Medico Competente, specie quello operante nelle piccole e medie imprese, è un lavoro svolto in solitudine, con una gran mole di lavoro quotidiano, spesso routinario, senza spinte formative e aiuti organizzativi.
La necessità del medico competente di acquisire notizie, informazioni, comunicazioni e strumenti formativi non è seconda a quella di nessun altro operatore sanitario pubblico o privato.
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