La produzione delle LINEE GUIDA per il Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94 (protezione da agenti chimici) da parte del coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome continua l'esperienza già a suo tempo realizzata per il decreto legislativo 626.
Tale attività di produzione di linee guida caratterizza l'esperienza tecnico istituzionale del nostro paese rispetto ad altri paesi europei: è figlia del mix di federalismo e centralismo del sistema di prevenzione pubblico e privato, della collocazione di competenze tecniche e funzioni sia di controllo che di attività di prevenzione e promozione nel sistema regionale di salute.
L'intervento del giudice Guariniello al Congresso Nazionale Simlii di Giardini Naxos ha toccato un punto che il magistrato aveva già segnalato in altri convegni: l'impossibilità da parte del medico competente di esprimere giudizi di idoneità nel corso di visite richieste dai lavoratori.
Questo intervento ha generato, inevitabilmente, molta confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori.
Va chiarito come la segnalazione del giudice non faccia riferimento ad una sua opinione personale o ad un nuovo elemento legislativo, ma ad una precisa sentenza della Corte di Cassazione (911/01 Farabi).
Per i meno esperti di giurisprudenza va ricordato come una sentenza della Corte di Cassazione non comporti, per gli altri giudici di merito, in alcun modo un vincolo di adeguamento; questo a maggior ragione per una sentenza isolata come questa, che non ha, cioè, avuto per ora conferme da altre sentenze analoghe. Una sentenza, cioè, "per fare giurisprudenza" deve essere confermata più volte o essere espressa dalle sezioni unite della Cassazione: infatti, anche a riguardo della sorveglianza sanitaria, ricordo, vi sono state in passato sentenze della Corte di Cassazione che si sono totalmente contraddette tra loro (ad esempio ricordiamo le conclusioni diametralmente opposte tra Cass. civile, sez. Lavoro, 21-04-1986, n. 2799 e Cass. pen. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828 sulla legittimità degli accertamenti sanitari effettuati da un medico competente privato anziché da una struttura pubblica).
Di seguito riportiamo un estratto dall'articolo "Medico competente e Corte di Cassazione" pubblicato su ISL 1/2002 (IPSOA Ed.) che contiene, tra le altre sentenze esaminate, una analisi della sentenza Farabi a cui fa riferimento Guariniello con la speranza di contribuire a chiarire meglio i termini della questione.
Già da tempo in ambito regionale era sentita la necessità di realizzare un network di specialisti ed esperti della materia che rappresentasse la realtà della Medicina del Lavoro Toscana.
Un'organizzazione trasversale di tale tipo avrebbe infatti permesso una più facile circolazione di informazioni, idee e proposte, senza limitazioni e condizionamenti dovuti all'appartenenza a strutture con caratteristiche e finalità diverse. La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) comprende tra i suoi soci Medici del Lavoro, Igienisti Industriali e cultori della materia in genere, provenienti dal mondo accademico, dal SSN, dagli organi di vigilanza territoriali e dal mondo del lavoro (Medici Competenti e consulenti aziendali), rappresentando quindi la struttura più adatta a tale scopo.
Sommario
Codici etici professionali per operatori di Medicina del Lavoro, distinti da quelli per medici di base, sono stati adottati nel corso degli ultimi dieci anni in vari Paesi. Esistono diverse ragioni del crescente interesse per gli aspetti etici della Medicina del Lavoro sia a livello nazionale che internazionale.
Una di queste è il maggior riconoscimento delle complesse e talora contrastanti responsabilità degli operatori di Medicina del Lavoro nei confronti dei lavoratori, dei datori di lavoro, del pubblico, delle autorità competenti e di altri organismi (come quelli preposti alla salute pubblica, al lavoro e alla sicurezza sociale e alla giustizia).
Un'altra ragione sta nell'accresciuto numero di operatori nel campo della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro a seguito dell'istituzione obbligatoria o spontanea dei servizi di medicina del lavoro.
Un altro elemento ancora è l'adozione in medicina del lavoro di un approccio interdisciplinare e integrato che richiede una partecipazione via via crescente nei servizi di medicina del lavoro di specialisti provenienti da varie professioni.
Il tema dell'idoneità al lavoro è per tradizione culturale e legislativa argomento che occupa un ruolo preminente nell'attività del medico del lavoro.
Nella sorveglianza sanitaria del medico competente ci sono aspetti ben chiariti e zone d'ombra. Il tema di cui si parla questo mese (lo spunto viene dato da un articolo tratto da un Convegno svoltosi a Pisa) è sicuramente uno di quelli che sta in una zona d'ombra!
Il D.P.R. 303/56 non parlava in maniera esplicita del giudizio di idoneità specifica alla mansione come atto conclusivo delle visite periodiche, ma la giurispudenza che negli anni a venire ha avuto come oggetto del giudicato l'attività del medico d'azienda, ancora prima della recente normativa, ha stabilito i limiti e il contenuto di tale atto medico-legale.
Il D.Lgs. 626/94 ha stabilito in maniera conclusiva e per tutti i rischi professionali l'obbligo da parte del medico competente di informare il datore di lavoro e il lavoratore interessato ogni volta che si presentasse la necessità di formulare un giudizio di non idoneità o di idoneità con prescrizione.
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