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L'attività svolta dal CNSML per la Medicina del Lavoro italiana (Aprile 2002)

L'attività svolta dal CNSML per la Medicina del Lavoro italiana

Ci sembra importante far conoscere l'attività finora svolta dal Coordinamento dopo la recente modifica al D.Lgs. 19 Settembre 1994, n.626 introdotta dall'Art. 1-bis della legge 8 Gennaio 2002 n. 1, che estende agli specialisti in igiene e medicina preventiva e a quelli in medicina legale e delle assicurazioni la facoltà di svolgere compiti di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ("medico competente").

Ci siamo immediatamente compattati con l'unico scopo di difendere la professionalità e la "competenza" dello specialista in Medicina del Lavoro.

Per questo motivo e per coinvolgere altri colleghi elenchiamo le nostre principali iniziative intraprese dalla notizia della furberia fino al 28 Febbraio.

Autore
Coordinamento nazionale specialisti in Medicina del Lavoro

D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n.25 (Marzo 2002)

D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n.25

Il Presidente della Repubblica

  • Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  • Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 Aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
  • Vista la legge 29 Dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  • Visto il decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 Gennaio 2002;
  • Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 Gennaio 2002;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 Febbraio 2002;
  • Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attività produttive;
Autore
La Redazione di MedicoCompetente.it

Esposto delle Società Scientifiche e delle Associazioni Nazionali di Medicina del Lavoro (Gennaio 2002)

Esposto delle Società Scientifiche e delle Associazioni Nazionali di Medicina del Lavoro

Esposto

  • al Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi
  • al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni
  • al Ministro della Salute, Prof. Girolamo Sirchia

presentato congiuntamente dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), dall'Associazione Universitaria di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini" (A.U.M.L.), dall'Associazione Nazionale dei Medici d'Azienda e Competenti (A.N.M.A.), dall'Associazione Italiana di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità (A.I.M.P.L.S.), dall'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (A.I.R.M.), dall'Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (A.N.ME.L.P.), dal Coordinamento Nazionale Specialisti in Medicina del Lavoro (C.N.S.M.L.) e dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.) che riunisce tutte le associazioni mediche e non mediche competenti in tema di prevenzione negli ambienti di lavoro.

Autore
Associazioni Scientifiche e Professionali Italiane di Medicina del Lavoro

Riflessioni sulla sorveglianza sanitaria per gli esposti a sostanze cancerogene (Dicembre 2001)

Con il D.Lgs. 626/94 i compiti del medico competente (su cui, ovviamente, ricade l'onere della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno) sono stati allargati, imponendogli un ruolo anche nelle attività più vicine alla vera e propria prevenzione primaria, così come si evince dall'art. 17-comma 1 h):

"congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori....".

Inoltre il medico competente deve valutare e fornire pareri sulla valutazione dei rischi (art. 4 comma 6 D.Lgs. 626/94) offrendo la propria collaborazione al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in merito alla stesura del documento sulla valutazione del rischio.

Autori
Prof. Alfonso Cristaudo - Dr. Vittorio Gattini - Dr. Giovanni Guglielmi - Dr. Rodolfo Buselli - Prof. Franco Ottenga - Dr. Rodolfo Foddis - Dr. M. Guidi

Esposizione al mercurio: fattore di rischio per odontoiatri e loro assistenti? (Novembre 2001)

Esposizione al mercurio: fattore di rischio per odontoiatri e loro assistenti?

Già dai primi anni dell'ottocento l'amalgama dentale è stata considerata come il materiale di otturazione odontoiatrica di eccellenza. Si valuta che da 180 anni a questa parte l'80% delle otturazioni in singoli denti sia stato realizzato con questa sostanza.

L'amalgama dentale è un composto costituito da mercurio e da una lega argento-stagno. Gli amalgami convenzionali sono costituiti dal 45-50% di mercurio, 25-30% in argento, 2-3% di rame e dal 15-30% di stagno. Alcuni produttori, inoltre, aggiungono alla composizione di base percentuali variabili di zinco e di palladio. Quasi sempre sono anche presenti minime quantità di piombo e tracce di cadmio.

Autore
Prof. Franco Ottenga

Fattori di rischio occupazionale per la riproduzione (Ottobre 2001)

Fattori di rischio occupazionale per la riproduzione

La gravidanza deve ritenersi situazione biologica del tutto fisiologica, anche se l'estrema complessità dei suoi fenomeni evolutivi può presentare frequentemente aspetti di patologia.

Da molti anni sono stati individuati fattori di rischio per la riproduzione, legati a cause endogene ed esogene.

Queste agiscono:

  1. prima del concepimento, determinando infertilità per alterazioni della gametogenesi e della liberazione e trasporto dei gameti;
  2. durante il periodo gravidico propriamente detto. Le anomalie della fecondazione, dell'impianto uterino, dei complessi fenomeni dell'organogenesi e degli scambi metabolici materno-fetali possono determinare gravidanze extrauterine, aborti spontanei, prematurità, natimortalità, difetti congeniti;
  3. dopo la gravidanza. Sono possibili comparsa o aggravamenti di patologie materne, aumento della mortalità infantile, incremento di neoplasie infantili.
Autore
Prof. Franco Ottenga

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