Ci sembra importante far conoscere l'attività finora svolta dal Coordinamento dopo la recente modifica al D.Lgs. 19 Settembre 1994, n.626 introdotta dall'Art. 1-bis della legge 8 Gennaio 2002 n. 1, che estende agli specialisti in igiene e medicina preventiva e a quelli in medicina legale e delle assicurazioni la facoltà di svolgere compiti di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ("medico competente").
Ci siamo immediatamente compattati con l'unico scopo di difendere la professionalità e la "competenza" dello specialista in Medicina del Lavoro.
Per questo motivo e per coinvolgere altri colleghi elenchiamo le nostre principali iniziative intraprese dalla notizia della furberia fino al 28 Febbraio.
Il Presidente della Repubblica
Esposto
presentato congiuntamente dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), dall'Associazione Universitaria di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini" (A.U.M.L.), dall'Associazione Nazionale dei Medici d'Azienda e Competenti (A.N.M.A.), dall'Associazione Italiana di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità (A.I.M.P.L.S.), dall'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (A.I.R.M.), dall'Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (A.N.ME.L.P.), dal Coordinamento Nazionale Specialisti in Medicina del Lavoro (C.N.S.M.L.) e dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.) che riunisce tutte le associazioni mediche e non mediche competenti in tema di prevenzione negli ambienti di lavoro.
Con il D.Lgs. 626/94 i compiti del medico competente (su cui, ovviamente, ricade l'onere della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno) sono stati allargati, imponendogli un ruolo anche nelle attività più vicine alla vera e propria prevenzione primaria, così come si evince dall'art. 17-comma 1 h):
"congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori....".
Inoltre il medico competente deve valutare e fornire pareri sulla valutazione dei rischi (art. 4 comma 6 D.Lgs. 626/94) offrendo la propria collaborazione al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in merito alla stesura del documento sulla valutazione del rischio.
Già dai primi anni dell'ottocento l'amalgama dentale è stata considerata come il materiale di otturazione odontoiatrica di eccellenza. Si valuta che da 180 anni a questa parte l'80% delle otturazioni in singoli denti sia stato realizzato con questa sostanza.
L'amalgama dentale è un composto costituito da mercurio e da una lega argento-stagno. Gli amalgami convenzionali sono costituiti dal 45-50% di mercurio, 25-30% in argento, 2-3% di rame e dal 15-30% di stagno. Alcuni produttori, inoltre, aggiungono alla composizione di base percentuali variabili di zinco e di palladio. Quasi sempre sono anche presenti minime quantità di piombo e tracce di cadmio.
La gravidanza deve ritenersi situazione biologica del tutto fisiologica, anche se l'estrema complessità dei suoi fenomeni evolutivi può presentare frequentemente aspetti di patologia.
Da molti anni sono stati individuati fattori di rischio per la riproduzione, legati a cause endogene ed esogene.
Queste agiscono:
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