Sorrento, 4 novembre 2004
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (SIMLII) e l'Assemblea generale della SIMLII, rappresentativa di 1800 soci
esprimono soddisfazione per l'armonizzazione e il riordino della legislazione in materia, riservandosi una più approfondita analisi del complesso e ponderoso articolato.
L'articolo del mese di Settembre del collega Ramistella sul decreto 27.4.2004 "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art.139 del T.U. n.1124/1965" se in merito alle osservazione relativamente alle "nuove" attività del Medico Competente appare condivisibile, dall'altro invece relativamente ad "alcune osservazioni e commenti" di tipo medico legale, dimostrano, un approccio non sufficientemente "conoscitivo" di come si sia sviluppata la tematica e portano a conclusioni che non possiamo condividere anche se l'estensore stesso della nota definisce la sua "interpretazione estrema, quasi provocatoria".
Probabilmente il tutto è anche dovuto al fatto che non è stata letta con la dovuta attenzione la relazione della Commissione - non certo colpa dell'autore data la difficoltà di reperire per i non addetti ai lavori tale documento - allorché ha proposto al Ministero il nuovo elenco; e forse c'è stata anche una sottovalutazione dell'art.10 - infatti è stata riportata solo la parte citata nel decreto commentato - e delle direttive europee la n.326 del 1990 e la n.670 del 2003 anch'esse segnalate.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10-6-2004 è stato pubblicato il Decreto 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni".
Questo elenco sostituisce il precedente, approvato con decreto ministeriale più di 30 anni addietro, il 18 aprile del 1973, ed è stato predisposto in conformità al disposto dell'art. 10 del D.Lvo 38/2000 che prevedeva appunto la costituzione di una commissione tecnico scientifica finalizzata alla elaborazione e revisione periodica dell'elenco della malattie professionali e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato Testo Unico 1124/65.
Quest'anno, la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dedicata al settore dell'edilizia, si propone di sostenere ciascuna parte interessata del settore nella messa a fuoco dei potenziali miglioramenti per creare ambienti di lavoro più sicuri, sani e produttivi. La campagna, diretta dall'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro, a sua volta finanziata dall'Unione europea, riunirà un'ampia rassegna di attività volte a sensibilizzare sui principali problemi e le rispettive soluzioni.
L'edilizia rientra fra i settori più estesi in Europa, con un volume d'affari superiore a 900 miliardi di euro all'anno ed oltre 12 milioni di lavoratori con riferimento alla sola Unione a 15 (UE-15). Nella regione, il risvolto della medaglia è rappresentato da record minimi di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), per un costo a carico delle imprese e dei contribuenti che si aggira ogni anno intorno a 75 miliardi di euro, senza menzionare i disagi alle persone.
In questi ultimi anni nel mondo della Medicina del Lavoro si è progressivamente deteriorato il significato, il ruolo, la considerazione sugli aspetti più tipicamente clinico-diagnostici della disciplina.
Questo atteggiamento "negativo" poteva avere un significato ed una giustificazione fino a qualche anno fa in relazione al forte squilibrio delle risorse impiegate nella parte diagnostica rispetto a quella preventiva. La giusta critica a quello squilibrio ha contribuito al rinnovamento culturale e normativo in relazione alla tutela della salute dei luoghi di lavoro prefigurando e permettendo la nascita dei Servizi Pubblici per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dove anche i medici del lavoro, insieme ad altre figure professionali, impiegano le loro conoscenze prioritariamente verso la prevenzione primaria. Ma oggi che significato ha la clinica in Medicina del Lavoro?
Serve ancora ai lavoratori?
Con la sentenza n.2117 del 23 gennaio 2004 la III sezione della Corte di Cassazione torna ad affrontare il problema delle cartelle sanitarie redatte dal Medico Competente ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 626/94.
Nel caso di specie, un Medico Competente veniva rinviato a giudizio per il reato previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 626/1994, in quanto nella cartella sanitaria e di rischio di un dipendente "non erano elencati i fattori di rischio cui era esposto durante la propria attività lavorativa (e cioè l'acido cloridrico, i residui e derivati di oli minerali esausti, i solventi contenenti glicoli)".
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