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Articolo del Mese

La vigilanza rispetto al ruolo del Medico Competente (Dicembre 2010)

La vigilanza rispetto al ruolo del Medico Competente

Pubblichiamo come articolo del mese l'intervento della Dr.ssa Anna Maria Loi al Convegno "Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi", svoltosi a Pisa il 5 novembre 2010.

La tabella n. 1 è scaricabile qui. Le altre tabelle a cui si fa riferimento sono quelle delle slides mostrate durante il Convegno stesso e che sono visibili qui.

In questa relazione sarà delineato il ruolo del medico competente nella VDR come si deduce dai compiti che gli vengono attribuiti in particolare dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. Soprattutto si terrà conto delle modalità di svolgimento dei suoi obblighi, in modo che possano soddisfare una possibile verifica dell'organo di vigilanza, sia dal punto di vista formale che dei contenuti. Si illustreranno anche alcune diverse forme di controllo delle attività di sorveglianza sanitaria sulla base delle più comuni modalità di intervento da parte dell'organo di vigilanza rappresentato dai servizi territoriali di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Autore
Dr.ssa Anna Maria Loi

Ruolo professionale e autonomia del Medico Competente in un sistema integrato di gestione della sicurezza (Novembre 2010)

Ruolo professionale e autonomia del Medico Competente in un sistema integrato di gestione della sicurezza

Il medico competente, a prescindere dalla natura del suo rapporto contrattuale di dipendenza, di convenzione o altro, può ritrovarsi a operare all'interno di organizzazioni complesse, enti pubblici o privati, in cui è tenuto a rapportarsi non solo con le principali figure della prevenzione, previste dalla nota normativa, ma talvolta anche con altri uffici o settori, con impiegati, funzionari o dirigenti che svolgono funzioni aziendali cruciali e che per tale motivi possono intrattenere, sempre da un punto di vista funzionale e non gerarchico, rapporti diretti o indiretti con lo stesso professionista.

In questi contesti, focalizzare il corretto ruolo aziendale e garantire la necessaria autonomia del medico competente assume un'importanza rilevante.

Autore

Lo stato di salute dei lavoratori e il giudizio di idoneità: quale correlazione deriva dall’allegato 3 b? (Ottobre 2010)

Lo stato di salute dei lavoratori e il giudizio di idoneità: quale correlazione deriva dall’allegato 3 b?

Nell'ambito del dibattito in corso pubblichiamo un interessante articolo del Prof. Adriano Ossicini, Responsabile del Settore Prevenzione, Epidemiologia e Statistica della S.M.G. Inail, nonché membro del Direttivo SIMLII, che effettua alcune considerazioni critiche sulla validità dei dati rilevabili dalla compilazione da parte del Medico Componete dell'allegato 3 B, come ridisegnato dalla prossima uscita del decreto attuativo di cui all'art. 40 del D.Lgs 81/2008.

Viene segnalato, fra l'altro, che, contrariamente a quanto prospettato, dai giudizi di idoneità non potrà venire alcuna indicazione utile sullo stato di salute dei lavoratori.

Autore
Dr. Adriano Ossicini

Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente (Settembre 2010)

Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente

Il D.Lgs. 81/08, recentemente modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, ha specificato in modo decisamente più chiaro rispetto al precedente D.Lgs. 626/94 l'obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (cfr. comma 1 art. 25 cit. DL 81/08). Il mancato adempimento è pesantemente sanzionato.
La norma ha così stabilito una precisa funzione, non individuando successivamente le concrete modalità e le procedure attraverso le quali il medico competente possa svolgere tale compito e, quindi, in assenza di indicazioni su come ritenere assolto il relativo obbligo.
Tale situazione, in assenza di altre linee-guida o protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società scientifiche, ha disorientato i singoli professionisti determinando modalità di comportamento non univoche sul territorio nazionale, dalla semplice richiesta di allegare la relazione conseguente al sopralluogo periodico, a richieste di confronto più serrato con il datore di lavoro e l'RSPP fino alla redazione di allegati o veri e propri documenti sanitari di valutazione del rischio, in genere nelle aziende più complesse e dotate di strumenti e risorse adeguate messi a disposizione del medico competente.

Autore

Il rifiuto di indossare le scarpe antinfortunistiche (Agosto 2010)

Il rifiuto di indossare le scarpe antinfortunistiche

Una situazione problematica, talmente comune da potersi definire addirittura «quotidiana», che le figure della sicurezza si trovano ad affrontare, è quella del lavoratore che rifiuta di indossare le scarpe antinfortunistiche.

In questo articolo verrà illustrato quali sono gli obblighi del datore di lavoro a riguardo, analizzando come comportarsi anche nella situazione limite in cui il lavoratore dovesse esibire certificazioni mediche attestanti l'impossibilità di calzare scarpe antinfortunistiche; verrà infine analizzato il problema della ripartizione delle spese nel caso in cui un lavoratore richieda che l'azienda gli paghi un plantare necessario ad indossare le scarpe antinfortunistiche.

Autore
Dr. Maurizio Del Nevo

Problematiche sanitarie nell’inserimento lavorativo del giovane nelle piccole imprese (Luglio 2010)

Problematiche sanitarie nell’inserimento lavorativo del giovane nelle piccole imprese

La regolamentazione del lavoro dei giovani (minori e apprendisti) in Italia è una tematica, vasta ed eterogenea, che fonda le proprie radici nei primi anni del secolo scorso e si è sviluppata parallelamente all'evoluzione della giurisprudenza, del mercato del lavoro e della sanità pubblica.

Il giovane avviato al mestiere presenta non poche peculiarità, anche in considerazione di una tradizione di attenzione nei confronti della manodopera all'inizio della propria carriera di lavoro. La legislazione protettiva dei rischi presenti sul lavoro nacque infatti nel nostro, come in tutti i paesi europei, proprio a partire dalla volontà di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione lavorativa, donne e fanciulli (1). Verso la metà degli anni '50 si aggiunse a questo intento di protezione della salute, lo scopo di meglio indirizzare le scelte del giovane che apprende un lavoro (apprendista), offrendogli all'atto dell'avviamento al lavoro come apprendista, oltre che un controllo fisico, anche un colloquio di "orientamento", per esplorarne attitudini, capacità cognitive, aspirazioni e formulare, nel "consiglio di orientamento", un suggerimento sull'opportunità o meno di proseguire nel campo scelto (Legge 25/1955 - Disciplina dell'apprendistato).

Autori
Prof. Giulio Arcangeli - Dr. Nicola Mucci

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