Le attività di sorveglianza dello stato di salute del lavoratore esposto a rischi professionali, nel mondo sempre più complesso ed articolato nel quale debbono essere esplicate, necessitano ormai inevitabilmente di un "codice" comportamentale che possa guidare il medico incaricato nel quotidiano svolgimento delle sue funzioni professionali. È evidente infatti l'importanza di poter disporre di chiari principi di comportamento, che garantiscano prioritariamente la salute del lavoratore, ma che tutelino contestualmente la professionalità del medico.
Un argomento di così ampio respiro non può certamente essere condensato in poche righe; proviamo però ad analizzare alcuni aspetti del problema, e ad ipotizzare quindi alcuni indirizzi comportamentali.
Ecco una nuova sentenza di condanna di un Medico Competente, questa volta incentrata proprio sulle conseguenze medico-legali e legali del giudizio di idoneità. Si tratta di una sentenza penale di 1° grado del Tribunale di Nola che contiene alcuni spunti sicuramente problematici per il futuro della professione di medico competente.
Da quanto si riesce a ricostruire a partire dalla lettura del solo testo della sentenza sembra che un lavoratore, assunto in una ditta nel 1970 con la qualifica di perito, veniva nel 1998 trasferito immotivatamente tre volte in differenti stabilimenti, adibito a mansioni estremamente tecniche per le quali non aveva assolutamente la preparazione necessaria, il tutto all'interno di una chiara strategia mobbizzante aziendale.
Il Medico del Lavoro-Medico Competente (MLC) in aggiunta a quello che resta il suo compito primario, cioè la sorveglianza sanitaria, sarà sempre più chiamato ad intervenire nell'accertamento, valutazione e gestione dei rischi (auspicabilmente già a partire dalle fasi di progettazione ed avvio di nuove attività produttive), nell'informazione e formazione, nell'organizzazione degli interventi per emergenza e pronto soccorso, nelle iniziative di medicina di comunità intraprese nelle singole aziende, nelle pratiche e contenziosi medico legali. In altre parole il MLC dovrebbe sempre più svolgere un ruolo di vero e proprio consulente delle aziende e dei lavoratori nello studio e nella verifica della compatibilità tra lavoro e uomo e tra uomo e lavoro.
Per affrontare problematiche così numerose, complesse ed in rapida evoluzione, in aggiunta ai tradizionali strumenti (testi, manuali, riviste) di studio ed aggiornamento, sono stati sviluppati, anche nella nostra disciplina, strumenti quali le revisioni sistematiche della letteratura, le meta-analisi di dati pubblicati le linee guida (LG).
Le LG in Medicina hanno l'obiettivo primario di fornire, partendo da informazioni scientifiche e tecniche complete ed aggiornate, raccomandazioni sul modo più corretto di svolgere i propri compiti, in un determinato ambito o relativamente ad un determinato argomento.
Negli ultimi due decenni la sanità italiana, a causa delle profonde e sempre più rapide trasformazioni culturali e scientifiche intervenute e della crescente limitazione delle risorse disponibili, ha cominciato a confrontarsi sempre più spesso con la ricerca e la valutazione della qualità.
In ambito sanitario si cominciò a parlare di qualità e verifica della qualità circa 30 anni prima che in ambito industriale.
Già nel 1910, negli Stati Uniti, il Dr. Ernest Codman elaborò un sistema per verificare i risultati di un ricovero nel proprio ospedale. Questo sistema venne adottato nel 1913 dall'American College of Surgeons (ACS) che nel 1917 sviluppò per la prima volta degli standard minimi per i servizi forniti dagli ospedali.
Questi furono i presupposti storici per la nascita, nel 1951, dalla fusione di alcune società professionali, tra cui la American College of Surgeons, della Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.
Molti sono ancora gli aspetti aperti sulla questione della pregressa esposizione di migliaia di lavoratori all'amianto. Fra questi un tema particolarmente importante risulta quello della sorveglianza sanitaria degli ex-esposti. Sull'argomento vi sono in letteratura alcune interessanti esperienze e opinioni contrastanti.
Anche la recente Conferenza nazionale sull'amianto che ha visto la partecipazione di oltre 600 delegati (lavoratori, attivisti e dirigenti sindacali, tecnici, magistrati, amministratori locali, consiglieri regionali, parlamentari italiani ed europei, rappresentanti di associazioni, ecc) ha, fra i punti considerati obiettivi irrinunciabili, posto quello di una corretta sorveglianza sanitaria per i soggetti che hanno avuto la ventura di essere stati esposti per anni alle fibre di amianto.
"Resta da approfondire il tema della sorveglianza sanitaria degli ex esposti: una linea guida valida per tutto il territorio nazionale e necessaria", come si legge nel documento di costituzione del Comitato Promotore della Conferenza.
Sta sicuramente al livello istituzionale (Ministero, Regioni) e di supporto tecnico (Coordinamento tecnico delle regioni, Ispesl, Associazioni Scientifiche) proporre modalita "evidence based" per questo aspetto.
In data 18 Novembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ottemperando così alla delega precedentemente ottenuta dal Parlamento in seguito all'approvazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229. In sede governativa il testo proposto dalla commissione incaricata è stato parzialmente modificato rispetto all'impianto originale, tra l'altro con dettagli riguardanti proprio la definizione del Medico Competente e la sorveglianza sanitaria.
L'articolato così approvato dal governo dovrà essere inviato all'esame delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata per il previsto parere e dovrà ritornare allo stesso consiglio dei ministri per essere finalmente convertito in legge, entro il termine previsto del 31 Marzo 2005 (ma già al Senato è stata richiesta e ottenuta una proroga fino al 30 Giugno 2005, con decreto peraltro da approvare da parte della Camera dei deputati affinché la proroga stessa divenga definitiva).
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