La regolamentazione del lavoro dei giovani (minori e apprendisti) in Italia è una tematica, vasta ed eterogenea, che fonda le proprie radici nei primi anni del secolo scorso e si è sviluppata parallelamente all'evoluzione della giurisprudenza, del mercato del lavoro e della sanità pubblica.
Il giovane avviato al mestiere presenta non poche peculiarità, anche in considerazione di una tradizione di attenzione nei confronti della manodopera all'inizio della propria carriera di lavoro. La legislazione protettiva dei rischi presenti sul lavoro nacque infatti nel nostro, come in tutti i paesi europei, proprio a partire dalla volontà di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione lavorativa, donne e fanciulli (1). Verso la metà degli anni '50 si aggiunse a questo intento di protezione della salute, lo scopo di meglio indirizzare le scelte del giovane che apprende un lavoro (apprendista), offrendogli all'atto dell'avviamento al lavoro come apprendista, oltre che un controllo fisico, anche un colloquio di "orientamento", per esplorarne attitudini, capacità cognitive, aspirazioni e formulare, nel "consiglio di orientamento", un suggerimento sull'opportunità o meno di proseguire nel campo scelto (Legge 25/1955 - Disciplina dell'apprendistato).
Il Coordinamento dei Medici Competenti delle Aziene Sanitarie e Ospedaliere del Veneto ha redatto un interessante documento sulla Sorveglianza Sanitaria dei rischi professionali in sanità.
Iniziative come queste, che prefigurano un lavoro di analisi delle esperienze concrete di lavoro di diverse realtà, sono molto utili anche per quelle regioni che iniziano ora a coordinare le loro "strutture del medico competente".
Tutto questo in un comparto lavorativo estremamente articolato e che necessita di un forte impegno sia sul versante della valutazione dei rischi che su quello della prevenzione, sorveglianza sanitaria e formazione.
Sarebbe anche utile che i vari coordinamenti regionali esistenti potessero in qualche modo coordinarsi fra di loro per elaborare proposte condivise.
Riceviamo dalla Segreteria Scientifica la presentazione del Congresso del 73° Congresso Nazionale della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale).
"Il 73° Congresso SIMLII (Roma, 1-4 dicembre 2010) rappresenta, come consuetudine, un'occasione per i soci di incontrarsi, scambiarsi idee sulle problematiche inerenti la Medicina del Lavoro,
aggiornarsi sui nuovi aspetti scientifici, normativi e sociali.
Il nostro obiettivo è quello di identificare gli strumenti per migliorare la qualità di vita del lavoratore e delle attività dell'Impresa e per valorizzare l'attività
del Medico Competente.
Tra gli strumenti che saranno oggetto di approfondimento nelle giornate congressuali si sottolineano i seguenti:
• un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza, adattato alla natura e dimensione della singola azienda che valorizzi l'attività del Medico Competente;
• una competenza tecnico/scientifica del personale sanitario e qualità degli accertamenti sanitari a tutela del lavoro dei Medici Competenti;
• un protocollo sanitario e di rischio "essenziale" in linea con i riferimenti legislativi, mirato alla mansione specifica ed elaborato sui rischi per la salute presenti "tenendo conto anche
degli indirizzi scientifici più avanzati", a tutela della professionalità del Medico Competente;
• un'attività del Medico Competente effettuata secondo criteri di qualità, con l'obiettivo di ridurre gli infortuni e le malattie professionali, indirizzata al miglioramento
dell'attività dell'Impresa con remunerazione adeguata per il Medico Competente.
Per gentile concessione degli autori, come articolo del mese di Marzo 2010, si presenta il contributo in via di pubblicazione relativo ad un commento ad una recentissima sentenza della Corte Costituzionale. Gli autori, Antonella Miccio e Adriano Ossicini della Sovrintendenza Medica Generaledell'Inail, Spec. in Medicina del Lavoro ed in Medicina Legale, riprendendo il tema della revisione in ambito INAIL, alla luce delle sentenza n.46/2010, evidenziano alcune problematiche relative all'applicazione della stessa, laddove essa riconduce l'aggravamento di una patologia, non nel solco di una normale evoluzione della malattia, ma come un nuovo "evento" tanto da considerarla "nuova" malattia.
Tale soluzione appare una forzatura, sicuramente di difficile applicazione in concreto, per non dichiarare l'illegittimità costituzionale del termine revisionale dell'art. 137, non ricollegabile alla cessazione del rischio.
Sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo:
è possibile anche scaricabile un video di 10 minuti (34MB) dell'udienza pubblica in cui è stato discusso il caso.
"Small is beautifull. AStudy of Economics as if People Mattered" ("Piccolo è bello: l'economia come se la gente contasse"), così recitava alla fine degli anni settanta il titolo di un
famoso libro dell'economista tedesco Ernest F. Schumacher.
Probabilmente l'affermazione di Schumacher non è più così vera. È infatti ampiamente riconosciuto che le piccole e medie imprese (PMI), che occupano quasi due terzi
della forza lavoro in Europa, creano un nuovo posto di lavoro su due e costituiscono la struttura portante dell'economia europea, secondo il Parlamento Europeo sono un po' "troppo piccole" ed
indifese rispetto alle insidie della globalizzazione e della recente crisi economica. Le difficoltà per le imprese di piccole dimensioni sono superiori, rispetto alle imprese di maggiori
dimensioni, anche nel campo della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Le dermatiti da contatto sono fra le prime cause in Italia di malattia professionale ed i lavoratori entrano in contatto diretto attraverso la cute con numerosi prodotti che possono svolgere sia un azione irritante che sensibilizzante. Una buona parte di questi possono anche penetrare attraverso la cute e dare effetti sistemici: l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2008) attribuisce la notazione "skin" a 196 sostanze che possono determinare effetti sistemici per esposizioni attraverso la via cutanea. Da notare che dal punto di vista scientifico numerosi studiosi hanno proposto un allargamento della definizione "skin" anche ad altre sostanze (1, 2) indicando la necessità di una miglior definizione e gradutazione di tale notazione (2). Ahlers del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) americano suggerisce una notazione skin allargata che consideri non solo il rischio di assorbimento sistemico ma anche la capacità irritante e sensibilizzante della sostanza (1). Di fatto il contatto della cute con sostanze tossiche può determinare effetti locali di tipo irritativo e allergico ed effetti sistemici conseguenti all'assorbimento cutaneo del tossico. Per questo motivo risulta importante agire su più fronti al fine di ridurre il contatto della cute con gli xenobiotici. In tale ambito risulta decisivo il ruolo del medico competente che può intervenire sia nell'ambiente di lavoro che sul lavoratore per un azione di prevenzione.
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