In anteprima, per gentile concessione degli autori – Dr Adriano Ossicini e Dr.ssa Antonella Miccio, Medici del Lavoro della Sovrintendenza Medico Nazionale Inail, membri del Direttivo Nazionale SIMLII e del Direttivo della Sezione Laziale-Abruzzese, mettiamo in rete come articolo del mese di settembre un interessante contributo scientifico. Nell’articolo, che è in via di prossima pubblicazione anche su alcune riviste, gli autori evidenziano ed analizzano la problematica inerente l’inammissibilità del mero accertamento, in sede giudiziaria, della natura professionale della malattia proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità allorché la consulenza tecnica conclude con il riconoscimento della tecnopatia senza che però si raggiunga il minimo indennizzabile.
Dal punto di vista giuridico, stante la sentenza della Cassazione Lavoro Sez. Unite del 1988, il diritto è rispettato, si domandano però gli autori se il lavoratore risulta pienamente garantito e tutelato - dal punto di vista preventivo e della sorveglianza sanitaria - alla luce delle “nuove” normative, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 38/2000 successive a detta sentenza.
Il Parlamento ha recentemente approvato un disegno di legge approntato dal governo per la emanazione di un nuovo "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale disegno di legge, discusso e variamente emendato in Senato (soprattutto nell'ambito della Commissione lavoro), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007 come Legge n. 123, intitolata: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Il dispositivo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè a partire dal 25 agosto 2007. Il provvedimento consente l'immediata entrata in vigore di alcune norme, contenute negli articoli 2 e seguenti della Legge in questione e, contestualmente, dà avvio all'iter per la predisposizione del nuovo Testo Unico di cui accennato in precedenza, per completare il quale il governo disporrà di un lasso di tempo di nove mesi.
Si sono sprecate in questi anni le discussioni sul ruolo che ha avuto, dovrebbe avere e che avrà il medico competente nella generale attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
Nel momento in cui si discute sul nuovo TU sembra importante che si apra un dibattito fra i colleghi, fra tutti i medici del lavoro, nelle sedi istituzionali, nelle Società Scientifiche e fra le parti sociali su questi aspetti.
Fra i temi che entrano in discussione vi sono la preparazione di questa figura di fronte ai compiti attribuitigli dalle norme, il background scientifico (qualcuno pensa che si possa svolgere questa attività senza un forte aggancio alla metodologia e alla cultura della medicina del lavoro), il suo ruolo nei rispetti della valutazione del rischio e della prevenzione, la qualità della sorveglianza sanitaria e, infine, la sua terzietà.
"Negli ultimi tempi si accusa e si è accusato il verificarsi di numerosi infortuni con esito grave e mortale che ha avuto e sta avendo una vasta eco nel mondo del lavoro e dure reazioni da parte delle forze istituzionali, politiche e sindacali. Il fenomeno ha provocato l’intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano che ha esortato il Parlamento e tutte le forze politiche affinché si discuta rapidamente il disegno di legge elaborato dal Governo sulla sicurezza sul lavoro nonché a destinare i mezzi necessari al rafforzamento di ispezioni e controlli ed al suo appello si è associato anche il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cesare Damiano, che ha chiesto per raggiungere tale scopo di sboccare le risorse già stanziate dalla legge finanziaria per gli ispettori del lavoro.
E come al solito dopo il ripetersi di eventi infortunistici gravi e mortali il pensiero va subito al Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Ma sarà questo il toccasana?"
L'Artcolo del mese di Marzo 2007 è stato redatto da Adriano Ossicini e Antonella Miccio, Medici del Lavoro della Sovrintendenza Medica Generale Inail e tratta di una importante modifica contenuta nella finanziaria 2007 in relazione al danno biologico.
La finanziaria, che è diventata sempre più una legge “onnivora” in quanto comprende “di tutto e di più” ha previsto infatti anche un ridefinizione, al comma 782, di alcune prestazione da erogare da parte dell’Inail, tutte ricondotte nell’ambito del danno biologico, superando, ancora una volta il concetto di “attitudine al lavoro”. Gli autori, che ringraziamo per il contributo, spiegano che tale migliorie l’INAIL se ne è fatta carico diretta per l’attivazione in via legislativa.
Si è trattato di una svolta “concettuale” che ha determinato un capovolgimento della filosofia sino ad allora attuata nel sistema assicurativo INAIL.(1)
Nei prossimi mesi si svilupperà il dibattito sui contenuti del nuovo Testo Unico sull'igiene, salute e sicurezza del lavoro.
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