In occasione dell'ultimo congresso nazionale tenutosi a Giardini-Naxos (ME), l'assemblea dei soci SIMLII ha espresso la sua posizione in merito alla ormai annosa questione relativa all'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e al conseguente Allegato 3B. Facendo seguito a quel dibattito e allo stesso documento, si è ritienuto opportuno tradurre quanto stabilito in un vero e proprio emendamento legislativo, da inserire in un prossimo decreto o in una Legge in discussione in Parlamento per la sua rapida approvazione da parte delle forze politiche più sensibili all'argomento.
Intervento del Presidente SIMLII, Prof. Pietro Apostoli, all'iniziativa che si svolge al Senato della Repubblica.
1. La nostra prima Giornata Nazionale della Medicina del Lavoro è dedicata a Duilio Casula, grande medico e maestro di molti di noi, uno dei padri della moderna prevenzione e della medicina del Lavoro come oggi la conosciamo e la pratichiamo .
E' anche stato colui che più a lungo di chiunque altro nella storia SIMLII ne ha ricoperto la carica di Presidente e anche in seguito, fino all'ultimo, ne è stato suo lucido sostenitore e difensore.
La sua figura si staglia però ben oltre l'ambito specialistico della nostra Disciplina. Egli ebbe un ruolo preminente, insieme a G Berlinguer e ME Martini, nella discussione elaborazione e approvazione della riforma sanitaria. Casula seppe, con ostinata preveggenza, inserire articoli fondamentali di quella che resta una delle leggi centrali nell'ammodernamento del nostro Paese. Sono gli articoli sulla centralità della prevenzione e all'interno di essa, quelli sulla tutela della salute dei lavoratori, posta tra gli obiettivi e i compiti principali del Servizio Sanitario Nazionale. La nostra Società, attraverso la sua persona, mai come allora ebbe un ruolo così rilevante e importante nel determinare un provvedimento legislativo.
E mai più, lo dico sospeso tra rammarico e autocritica, lo avrebbe poi avuto.
Nel cosiddetto "Decreto del fare", approvato come molti decreti importanti sempre a cavallo di ferragosto, tra le tante disposizioni cui dar seguito, ve ne è una, specifica, che riguarda la soppressione di numerose certificazione sanitarie, quasi tutte condivisibili, ma una francamente ci ha colpito per la sua "tempestività" e "celerità".
Ci riferiamo a quella che statuisce che "..per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale..." peccato che detta certificazione dopo una incubazione di un anno del Decreto Balduzzi, era stata resa obbligatoria con un decreto entrato in vigore poche decine di giorni prima.
L'autore, il Dr Adriano Ossicini, Sovrintendente Medico Generale Reggente dell'INAIL, effettua una ricostruzione storica di quanto accaduto evidenziando discrasie incompatibili con una corretta gestione della salute, confermando, ahimè, le idee poche chiare assunte dal legislatore, su come veramente tutelare la salute del cittadino, sia negli stili di vita come in questo caso, che del cittadino lavoratore, vedasi le tematiche del D.Lgs 81/2008 come per esempio l'allegato 3B.
Il ruolo sempre più di consulente globale e sempre meno di semplice erogatore di visite mediche che il mandato dell'attuale presidenza della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale sta proponendo come modello professionale del medico competente mal si attaglia alle modalità di retribuzione attualmente praticate che si basa sulle tariffe e sul numero delle singole prestazioni da effettuare.
Consulente globale si sposa bene con retribuzione forfettaria, così' come succede in genere per gli altri consulenti in materia di salute e sicurezza.
Una previsioni della tipologia di lavoro da svolgere (una sorte di art. 25 D.Lgs 81/08) e una modalità di retribuzione diversa è prevista dalle norme e dalle direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro -CFSL- una sorta di Commissione Consultiva o meglio di Agenzia Nazionale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svizzeri.
La legge di stabilità 2013 prevede accanto a nuove verifiche - 450.000 per il prossimo triennio - sui requisiti sanitari degli invalidi civili, anche una verifica, del tutto nuova ed inaspettata, dedicata al solo personale sanitario, pubblico e privato, dichiarato inidoneo alla mansione specifica da parte del Medico Competente o dalla Commissione ASL., al fine di valutarne la "reale inidoneità".
Viene commentata la norma in oggetto esprimendo forti perplessità sulla modalità di attuazione e concrete difficoltà per l'applicazione; viene inoltre segnalato che appare del tutto ignorata una relazione della Corte dei Conti, del novembre 2012, che si era espressa in maniera critica in merito alla validità e percorribilità delle "verifiche", qualora effettuate senza una "rigorosa valutazione sulla effettiva e uniforme correttezza degli accertamenti sanitari".
Il Dr. Roberto Ledda, Medico del Lavoro, MFOM, ci invia un resoconto del sistema britannico di Medicina del Lavoro (Occupational Health o Occupational Medicine), che pur essendo diverso in legislazione e tipo di offerta alle imprese è sostanzialmente una applicazione degli universali principi di quello che conosciamo nella Medicina del Lavoro. Il testo contiene qualche definizione in inglese (quando non c'è una appropriata traduzione) e qualche "web-link" per ulteriori chiarimenti. Le abbreviazioni più usate sono OH (Occupational Health), OHS (Occupational Health Service, in pratica una Società di Servizi o un istituto ospedaliero di Med Lav), OHP (Occupational Health Physician, il MdL!).
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